Durante la malattia, si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non inferiore a 180 giorni. In pratica 6 mesi. Alla scadenza di questo periodo (periodo di comporto) il datore di lavoro può licenziare, interrompendo il rapporto di lavoro.
Esistono però delle ipotesi che consentono al datore di lavoro di licenziare anche prima, durante il periodo di comporto. Eccole: ‘Cessazione totale dell’attività d’impresa’; ‘Licenziamento per giusta causa’ che avviene per una grave mancanza del lavoratore, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto; ‘Scadenza del termine del contratto a tempo determinato’; ‘Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione’, quando durante la malattia al lavoratore viene diagnosticata una invalidità permanente che rende impossibile l’espletamento delle mansioni cui era assegnato; ‘Mancato superamento del periodo di prova’; ‘Mancata conferma’, al termine del periodo di formazione nell’apprendistato.

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