Durante la malattia, si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non inferiore a 180 giorni. In pratica 6 mesi. Alla scadenza di questo periodo (periodo di comporto) il datore di lavoro può licenziare, interrompendo il rapporto di lavoro.
Esistono però delle ipotesi che consentono al datore di lavoro di licenziare anche prima, durante il periodo di comporto. Eccole: ‘Cessazione totale dell’attività d’impresa’; ‘Licenziamento per giusta causa’ che avviene per una grave mancanza del lavoratore, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto; ‘Scadenza del termine del contratto a tempo determinato’; ‘Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione’, quando durante la malattia al lavoratore viene diagnosticata una invalidità permanente che rende impossibile l’espletamento delle mansioni cui era assegnato; ‘Mancato superamento del periodo di prova’; ‘Mancata conferma’, al termine del periodo di formazione nell’apprendistato.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x