Semaforo rosso dal Consiglio di Stato per un esercente che chiedeva di installare video-lottery in un punto vendita di Alessandria. La decisione, riporta Agipronews, si lega ad un provvedimento del Questore che negava l’autorizzazione al ricorrente, in quanto il luogo scelto per l’apertura della sala gioco si trovava troppo vicino ad un bancomat (distanza minima 250 metri).
L’appellante ha presentato ricorso, dichiarando che l’attività non era una nuova apertura ma una “riattivazione di licenza”, secondo la legge regionale del Piemonte del 2021: essa prevede che i titolari di esercizi pubblici che avevano dismesso gli apparecchi da gioco con la legge del 2016, avrebbero potuto reinstallarli, anche in caso di “mutamenti di titolarità”, senza che questa fosse considerata nuova installazione. Tuttavia, il Questore ha precisato che il precedente titolare del punto vendita “non è più esistente, in quanto incorporato in altra realtà imprenditoriale” pertanto “l’istanza non può essere considerata come subentro, ma come nuova apertura e quindi soggetta alla legge che impone il rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili. L’immobile in considerazione, infatti, si trova a “105,40 metri lineari dal bancomat della Banca Nazionale del Lavoro”.

Nella sentenza del Consiglio di Stato si precisa che le leggi regionali 2016 e 2021 contengono disposizioni simili per le distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili. Tuttavia, “la prima pone l’obbligo di adeguamento anche a carico dei precedenti gestori, la seconda prevede espressamente che le norme in tema di distanze si applichino solo alle nuove aperture”. Ma non essendoci, in questo caso, continuità tra le due gestioni, e non essendo rispettati i limiti del distanziometro, non può ritenersi legittima neanche la motivazione dell’appellante, relativa al principio di libertà di iniziativa. Perciò il Consiglio, ritenendo valide le misure della Questura, ha rigettato il ricorso.
