Con la Sentenza 425/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Alessandria ha condannato il
locale Consorzio di gestione dei servizi sociali (Cissaca) al risarcimento di 13.417,30 euro nei confronti di un utente con disabilità ricoverato in una Comunità alloggio socio-sanitaria al quale, a fronte di un Isee pari a zero, è stato richiesto il pagamento della quota alberghiera con pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Il tutore, papà del ricoverato, ha sostenuto
l’illegittimità della richiesta, poiché la norma Isee nazionale non contempla come «redditi disponibili» indennità e pensione di invalidità. Il Tribunale gli ha dato ragione, condannando inoltre il Cissaca alla rifusione delle spese processuali per 9.273 euro.
Questi i passaggi più significativi della sentenza: «La quota alberghiera assistenziale (…) da
erogarsi dal soggetto pubblico titolare del relativo servizio ai sensi degli artt. 6, l. 328/2000 e 31
d.lgs. 267/2000 (…) corrisponde ad un diritto soggettivo pieno che trova il suo fondamento
direttamente nelle disposizioni di legge che ne regolano i presupposti, senza la necessità di alcun atto autoritativo di tipo concessorio da parte dell’Amministrazione, e l’atto dell’ente pubblico erogatore che riconosce il beneficio semplicemente accerta, senza margini di discrezionalità amministrativa od anche solo tecnica, la ricorrenza in concreto della fattispecie complessa da cui per legge origina il diritto».
La «determinazione della situazione reddituale ai fini ISEE» esclude «dal reddito disponibile di cui all’art. 5 d.l. 201/2011 “i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari … a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”. La pensione di inabilità, l’assegno di invalidità e l’indennità di accompagnamento non sono imponibili ai fini IREPF, non rientrando nella nozione di pensione come reddito assimilato al lavoro dipendente, né in altra categoria reddituale prevista dal T.U.I.R. Il calcolo dei requisiti reddituali per l’accesso a prestazioni sociali a favore di soggetto disabili va dunque condotto secondo l’ISEE determinato dalla normativa statale contenuta nel D.P.C.M. 159/2013 e nell’art. 2 sexies d.l. 42/2016; anzi, poiché l’applicazione di tale indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate è espressamente indicato come livello essenziale di assistenza ai sensi dell’art. 117, 2° co., lett. m), Cost., le norme statali, primarie e secondarie, rappresentano tendenzialmente le fonti esclusive di regolamentazione della materia, potendosi prevedere una competenza solo eventuale e solo residuale delle Regioni e degli Enti locali, nella stretta misura in cui la normativa statale attribuisca a tali Enti un potere di integrazione attraverso norme proprie».