Il Welfare prevede dei trattamenti di aiuto alla famiglia che sono erogati attraverso gli assegni a sostegno del nucleo familiare il cui importo varia a seconda della composizione e del reddito dei familiari che ne fanno parte. Esistono più trattamenti al nucleo familiare che sono:
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Assegno al nucleo familiare (ANF): è destinato alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati (da lavoro dipendente), dei titolari di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, cassa integrazione, maternità, mobilità…) e agli iscritti alla gestione separata. Il requisito per avere diritto all’ANF è che almeno il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente (se il richiedente è dipendente) o da lavoro parasubordinato (nel caso di richiedente iscritto alla gestione separata). Inoltre il reddito del nucleo familiare deve essere inferiore ai limiti stabiliti annualmente. Il diritto all’ANF si prescrive trascorsi 5 anni. Fanno parte del nucleo familiare: il richiedente l’assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli minori legittimi ed equiparati (adottati o figli del coniuge nati da precedente matrimonio), i figli ed equiparati maggiorenni inabili, i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente minori o maggiorenni inabili (che siano orfani di entrambi i genitori senza che abbiamo conseguito il diritto alla pensione ai superstiti), i nipoti minorenni viventi a carico degli ascendenti diretti (i nonni) e i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, a condizione che il nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni. Possono fare richiesta dell’ANF i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari anche per familiari residenti all’estero purché in paesi che abbiano sottoscritto accordi bilaterali con l’Italia. La domanda deve essere presentata o al proprio datore di lavoro tramite modello ANF/DIP se lavoratore dipendente o all’Inps, tramite canale telematico, se lavoratore domestico, iscritto alla gestione separata, titolare di prestazioni a sostegno del reddito (mobilità, naspi, aspi…), operaio agricolo a tempo determinato.
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Assegno familiare: possono richiederlo i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i piccoli coltivatori diretti e i titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge, i figli ed equiparati, fratelli, sorelle e nipoti (solo se minorenni, studenti di scuola media fino a 21 anni, studenti universitari fino a 26 anni, apprendisti fino a 21 anni e inabili al lavoro), genitori e nonni solo per i piccoli coltivatori diretti. Gli assegni spettano per ogni familiare a carico, per essere considerato a carico bisogna avere un reddito inferiore al trattamento minimo Inps maggiorato del 30% più le quote di maggiorazione. Occorre inoltre che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito stabiliti annualmente. La domanda si presenta direttamente all’Inps tramite canale telematico.
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Assegno familiare dei Comuni: spettano al nucleo familiare con almeno tre figli minori che disponga di un reddito limitato. Ne hanno diritto i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea, gli stranieri titolari di permesso Ce di lungo periodo e gli stranieri titolari di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2016 va richiesto entro il 31 gennaio 2017), è richiesto di presentare anche l’ISEE.