dialessandria.it - no photo
dialessandria.it - no photo

 

Da oggi 12 aprile molte regioni passano dal colore rosso all’arancione; tutto questo a seguito di una nuova ordinanza di Speranza con cui dal 12 aprile le seguenti regioni entrano in arancione: Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte Toscana

In base a questa Ordinanza la n 21A02238 del 9 aprile pubblicata in GU Serie generale n 86 del 10 aprile, con l’entrata in zona arancione delle seguenti regioni:

 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, Toscana. In realtà però le regioni in zona arancione sono di più e saranno complessivamente le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Dal 7 di aprile al 30 aprile dobbiamo rispettare una serie di regole che abbiamo nel tempo imparato a conoscere a seconda del colore della regione o del luogo di residenza.

Andiamo in via generale a fare il punto della situazione e richiamare i lettori a leggere ed osservare con attenzione quanto viene previsto dalle nuove misure tenendo in considerazione che i controlli vengono effettuati e dunque massima attenzione.

L’Italia resta ancora divisa in zona rossa e zona arancione, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (vedasi art 1 comma 1 del DL n 30/2021 e art 1 comma 2 del DL n 44/2021)

Per conoscere nel dettaglio le regole in vigore dal 7 aprile e fino al 30 aprile occorre rifarsi al testo delle stesse introdotte dal nuovo Decreto Legge n 44 del 1 aprile (misure restrittive dal 7 al 30 aprile)

Vediamo in breve sintesi per gli spostamenti in zona arancione cosa è previsto

Dal 6 al 30 aprile 2021 in questa zona, cioè in quelle arancioni è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

Sono possibili e consentiti gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) ma esclusivamente per comprovate e motivate esigenze lavorative, dunque situazioni di necessità o per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito anche il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Naturalmente resta sempre in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 e lo ricordiamo sono sempre consentiti ma esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Si potrà fare visita anche a persone di nostra conoscenza o familiari, infatti per quanto riguarda gli spostamenti verso abitazioni di amici o parenti, è consentito, una sola volta al giorno, per recarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, oppure a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione presso cui si vuole andare o di destinazione. La persona o le due persone che si spostano verso un’altra abitazione privata che sia un amico o un familiare potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Regole un po’ diverse si applicano a coloro i quali vivono in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti; qui è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, ma entro un raggio di 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, ma però c’è un divieto inderogabile che è quello di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Vediamo le regole per i Ristoranti

Nei ristoranti non è ancora possibile fermarsi e consumare all’interno dello stesso dunque è sempre vietato mangiare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e anche nelle loro adiacenze, in ottemperanza al principio di evitare assembramenti.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, con le seguenti modalità

1)dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

2)dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è sempre consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Ricordiamo che è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, ma solamente per clienti ivi alloggiati.

Ma una domanda sorge spontanea: quali regole devono seguire i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle della ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che possono finalmente tenere aperto?

Non ci sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Si ricorda che nelle giornate festive e prefestive continueranno ad essere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione però delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si possono comunque svolgere a condizione che siano assicurati, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che le persone vengano invitate ad entrare con ingressi scaglionati e che avvengano in modo dilazionato e soprattutto che non venga permesso ai clienti di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Una sorta di toccata e fuga come si suole dire.

A monte di tutto c’è per tutte le attività aperte che le stesse debbano far rispettare i protocolli o le linee guida prevista per quella specifica attività e dunque idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi se parliamo in generale. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento tra le persone, in modo che non si creino assembramenti, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria all’interno del negozio o dell’esercizio. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, cercando o facendo in modo di differenziare, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita, in modo tale che le persone non si incrocino. A tal fine, si rammenta che è obbligatorio e dunque opportuno esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è sempre previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori per il personale tutto in genere e l’utilizzo sempre del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, in particolare negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, anche qui dove è possibile, individuare percorsi alternativi e diversi per le entrate e uscite dei clienti.

 

Ricordiamo anche le precauzioni da adottare per chi vuole praticare Attività sportiva

 

Molti si domandano se è possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

 

Purtroppo il placet per potersi recare e svolgere attività nelle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali non è stato dato .Dunque tali attività devono stare ancora chiuse nel limbo dell’attività sospesa, fatta eccezione per l’erogazione di quelle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e naturalmente per gli allenamenti di quegli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito dunque permesso recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, e svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto  nel pieno rispetto di quelle norme sul distanziamento sociale e fare in modo di evitare assembramento, in conformità e attenendosi scrupolosamente alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Molte volte agli sportivi viene il dubbio se è possibile o meno recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? Cioè risulta possibile in alternativa varcare il confine del proprio comune mentre si sta’ praticando l’attività sportiva, e concluderla comunque all’interno del proprio Comune? La risposta è che è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano piscine o campi da tennis), purché però la destinazione si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. E’ anche possibile inoltre svolgendo magari attività di running cioè corsa o pedalare in bicicletta nello svolgimento comunque di un’attività sportiva che comporti uno spostamento come negli esempi appena fatti (corsa o bici), uscire dal proprio comune entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa ma poi con destinazione finale coincidente con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

 

Mentre invece per la scuola cosa è previsto?

In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, sono assicurati una serie di attività in presenza e non in Dad per lo svolgimento:

– dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micro nidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);

– dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia la cosiddetta scuola materna;

– dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria cioè le elementari;

– dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado cioè le scuole medie.

In questo stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, sul totale di tutti gli studenti, mentre la restante parte continuerà come è stato fino a qualche giorno fa della Dad cioè la didattica a distanza. Viene sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora è necessario o si renda tale l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e che hanno bisogno di particolari sistemi educativi cosiddetti speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

 

Si precisa che quello che ciò è stato riportato in questo articolo fa riferimento a regole riportate e attinte dal sito del Governo tengono conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Si sa che Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori e più opportune disposizioni restrittive, di carattere locale, se ritengono che ciò sia importante per la salute dei propri cittadini, dunque  per conoscere queste ulteriori restrizioni se previste è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"