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In questo ultimo periodo in ambito lavorativo si sente parlare molto di “tirocinio”, proprio per avere maggiori chiarimenti e informazioni su questo tema presso lo sportello del Patronato Acli si è rivolta una persona ponendo la seguente domanda:
“Sono un disoccupato di 35 anni e ho svolto un tirocinio di sei mesi con un compenso totale di 1200 euro ma lavoravo come tutti gli altri. Esistono delle regole e dei compensi minimi stabiliti?”.

Le linee guida sui tirocini hanno fissato in 300 euro lordi mensili il valore minimo dell’indennità da corrispondere ai tirocinanti. Molte regioni prevedono dei compensi minimi più elevati; alcune hanno poi previsto la possibilità di compensi variabili, fra i 300 euro e il valore massimo previsto, in funzione delle ore settimanali svolte. Il tirocinio consiste in un’esperienza di carattere prevalentemente formativo e di orientamento, svolta da una persona all’interno di una realtà lavorativa. Esistono varie tipologie di tirocinio:
1. tirocini curriculari (promossi da università, scuole, enti di formazione all’interno del percorso di istruzione formazione);
2. tirocini formativi e di orientamento (rivolti a neo laureati o neo diplomati);
3. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro (rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati);
4. tirocini promossi in favore di disabili;
5. tirocini di pratica professionale;
6. tirocini transnazionali.
I tirocini di inserimento/reinserimento sono rivolti a disoccupati e hanno lo scopo di offrire una possibilità formativa o di riqualificazione professionale a chi è escluso dal mondo del lavoro. La durata massima di questi tirocini è di 6 mesi; in caso di maternità o malattia di durata superiore a un terzo del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una sospensione per il relativo periodo di assenza. Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta è considerata quale reddito assimilato al lavoro dipendente.
Il tirocinio può essere promosso da un ente pubblico o formativo o un’istituzione scolastica, o ancora da un’agenzia del lavoro, denominato “soggetto promotore”. Il tirocinante svolge effettivamente la sua esperienza presso un altro ente, pubblico o privato, denominato “soggetto ospitante”, in virtù di una convenzione sottoscritta fra i tre soggetti. L’azienda ospitante deve assicurare la valenza educativa e formativa dell’esperienza, affiancando al tirocinante un tutor scelto tra i propri dipendenti che ha il compito di accompagnare e istruire il tirocinante.

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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