In previsione dell’inizio della stagione calcistica 2018/2019 presso lo Stadio Comunale “Moccagatta”, il Sindaco di Alessandria ha emesso l’Ordinanza n. 541 del 13.09.2018 che riguarda alcune misure preventive al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione anche del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l’abuso delle sostanze alcoliche.
Più specificamente, l’Ordinanza Sindacale per ragioni di sicurezza pubblica prescrive e ordina ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:
- di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;
- di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.
Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell’area dell’impianto sportivo si dispone che:
- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- i supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l’acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.
È ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell’azienda commerciale.