Partendo da una richiesta sottoposta al Patronato ACLI proviamo a fare chiarezza sulle rendite INAIL sulla possibilità di chiederne la liquidazione in capitale: “Avendo subito un infortunio nel giugno 2004, sono titolare di una rendita INAIL da circa 11 anni per un danno del 18%, posso chiederne la liquidazione in capitale?”.
La risposta è negativa per più di un motivo in quantol’articolo 75 del T.U. (Testo Unico) in materia di infortuni e malattie professionali dispone che:
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tutti gli eventi denunciati a partire dal 25 luglio 2000 non possono avere applicato l’istituto della liquidazione in capitale delle rendite INAIL.
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la liquidazione in capitale della rendita – per gli eventi denunciati prima del 25 luglio 2000, era possibile solo al ricorrere delle seguenti condizioni: scadenza periodo di revisione (decennio) e la titolarità di una rendita per invalidità permanente (trattandosi di eventi anteriori all’introduzione del danno biologico) compresa tra l’11 ed il 15%.
Anche nel caso precedentemente esposto in cui l’infortunio fosse stato precedente al 25 luglio 2000, non avrebbe avuto la possibilità di avere liquidata la rendita in capitale perché legata ad un danno superiore al 15%.
È importante ricordare che:
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Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 l’INAIL, in caso di danni permanenti, il risarcimento avviene in maniera diversa a seconda della gravità della menomazione.
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Per un danno biologico fino al 5% non è previsto alcun indennizzo, si parla di danno in franchigia.
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Per un danno biologico tra il 6 ed il 15% è previsto un indennizzo in capitale che varia al variare del grado di menomazione, dell’età e del sesso.
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Per un danno biologico dal 16% è prevista la costituzione di una rendita mensile determinata da due quote una per danno biologico (legata al grado di menomazione) e l’altra per danno patrimoniale (legata alla retribuzione).