Dal 1 gennaio 2018 anche l’Italia avrà uno strumento unico nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ovvero il Reddito di Inclusione (ReI), che sostituirà completamente l’attuale Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) e l’Assegno di disoccupazione (ASDI). Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto attuativo della Legge delega sulla povertà che introduce appunto il ReI per quelle persone che si trovano nell’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.
Il ReI potrà essere richiesto, a partire dal 1 dicembre 2017, presso gli appositi uffici del proprio Comune, il beneficio sarà erogato mensilmente tramite la “Carta ReI”, con la quale oltre all’acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti potranno essere prelevati contanti entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio. La Carta consentirà gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard e sarà abilitata al pagamento delle bollette elettroniche e del gas presso gli uffici postali. La stessa Carta darà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate.
Il richiedente dovrà compilare il modulo dell’Inps, che ritirerà presso gli uffici comunali, quando il Comune riceverà il modulo effettuerà un’analisi preliminare mediante un colloquio con il nucleo familiare, sulla base di questa valutazione multidimensionale viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti del nucleo familiare. Inoltre gli ambiti territoriali e il Comune procedono alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l’Inps verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’Inps con cadenza trimestrale.
Possono accedere al ReI i nuclei familiari, che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- Composizione del nucleo familiare: presenza di almeno un componente Minorenne oppure disabile o donna in stato di gravidanza accertata.
- Status occupazionale nucleo familiare: lavoratore di età pari o superiore a 55 anni disoccupato a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.
- Residenza/cittadinanza: il richiedente deve essere cittadino dell’Unione Europea o familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni.
- Reddito/ISEE: possesso di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; possesso si un valore dell’ISRE non superiore a 3mila euro.
- Patrimonio: possesso di un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; possesso di un patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un tetto massimo complessivo di 10mila euro; nessun componente della famiglia deve essere intestatario di autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi quelli per i disabili) né di navi e imbarcazioni da diporto.
Il ReI non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare, della NaSpI e di altri ammortizzatori sociali. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali il valore mensile del ReI è ridotto in misura pari al valore mensile dei medesimi trattamenti.