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Dal 1 gennaio 2017 è stato attivato il “Premio alla nascita” (Legge di Bilancio 2017 dell’11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, comma 353): si tratta di un contributo economico di 800 euro che ha lo scopo di incentivare la natalità e contribuire al suo sostegno, può essere riconosciuto alla futura madre dopo il compimento del 7° mese di gravidanza o al momento dell’adozione o affidamento del minore. Questo contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ed è corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione a seguito della domanda delle donne gestanti o madri. Siccome il Premio è legato a ogni singolo evento a prescindere dal numero di figli nati o adottati/affidati in caso di parto gemellare il contributo non spetta in misura doppia.

Questa misura ha carattere strutturale e non sperimentale, è a totale carico dello Stato e affianca per finalità il Bonus bebè (ovvero il contributo di 80 o 160 euro che, a seconda del valore Isee del nucleo familiare, è riconosciuto mensilmente per i primi tre anni di vita del minore). Rispetto all’Assegno di natalità (è previsto in via sperimentale fino alla fine di quest’anno 2017), il Premio alla nascita si caratterizza per non prevedere ai fini del riconoscimento alcun requisito reddituale o valore Isee.

Il Premio alla nascita è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;

  • abbiano la cittadinanza italiana o comunitaria;

  • le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

  • per le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del Dlgs n. 286/1998) o di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE (art. 10 e 17 del DLGS n. 30/2007).

Il contributo di 800 euro può essere concesso solo se dal 1 gennaio 2017 si è verificato uno dei seguenti eventi:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;

  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 184/1983;

  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della Legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della Legge 184/1983.

La domanda per ottenere il Premio alla nascita deve essere presentata in via telematica (allegando la documentazione medica) dalla madre avente diritto, la richiesta può essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza oppure anche in relazione di un parto già avvenuto dal 1 gennaio 2017. In caso di adozione o affidamento preadottivo se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, data di deposito in cancelleria e il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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