Orario nel lavoro domestico
In base al Contratto Nazionale del lavoro domestico (Art. 14), l’orario di lavoro e la sua collocazione settimanale deve essere indicato e specificato in un atto scritto (lettera di assunzione) firmato da entrambe le parti.
Nel contratto a ore, la distribuzione oraria è concordata dalle parti e l’orario giornaliero massimo è di 8 ore consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, da distribuire su 5 oppure su 6 giorni. Quando l’orario si concentra tra le 22,00 e le 06,00 si parla di lavoro notturno.
Per ciò che riguarda la distribuzione oraria nei contratti in regime di convivenza il CCNL disciplina regole differenziate. Se l’orario di lavoro è ridotto la sua collocazione dovrà essere concordata dalle parti, mentre se il contratto è a tempo pieno la distribuzione dell’orario di lavoro è interamente fissata dal datore di lavoro. In generale l’orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore non consecutive, per un massimo di 54 ore settimanali.