Con la Legge di Stabilità 2016 per i lavoratori che raggiungono l’età per avere la pensione di vecchiaia nei prossimi tre anni è entrata in vigore l’opzione Part-time: con questa opzione il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato sarà trasformato a tempo parziale (part time) e determinato.
Potranno beneficiare di questa possibilità solo i lavoratori del settore privato e, di questi, soltanto quelli dipendenti, cioè quelli che sono titolari di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi i lavoratori dipendenti che, pur appartenendo al settore privato, siano titolari di un contratto di lavoro a termine oppure siano già a part-time; non ne potranno usufruire i dipendenti del settore pubblico e neppure i lavoratori autonomi.
I requisiti richiesti per far si che il lavoratore possa avvalersi dell’opzione per il part-time sono che il lavoratore sia già in possesso del requisito minimo di contributi previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia e che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
Quando entrambe le sopraindicate condizioni risultino soddisfatte, il lavoratore ha la possibilità di optare per il part-time però la decisione non è soltanto sua, ma va presa d’intesa con il datore di lavoro. Ci deve essere un accordo che deve riguardare tutti i termini dell’opzione, vale a dire la trasformazione del rapporto di lavoro che da “tempo pieno e indeterminato” diventa a “tempo parziale e determinato” può avvenire nelle seguenti misure e durate:
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orario di lavoro: la riduzione dell’orario di lavoro può essere compresa tra il 40 e il 60 per cento del normale orario di lavoro; non sono previsti vincoli alla tipologia di part-time, per cui è plausibile che la riduzione possa essere di tipo orizzontale (tutti i giorni lavorativi) oppure verticale (alcuni giorni della settimana, mese o anno) oppure misto (per alcuni periodi);
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durata del part-time: è pari al periodo che va dal giorno dell’opzione (ossia dalla trasformazione del rapporto di lavoro) fino al giorno del compleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui corrisponderà la cessazione del rapporto di lavoro.
L’opzione per il part-time premia il lavoratore con il riconoscimento di un bonus in busta paga che va parzialmente a rimediare la perdita di stipendio per via della ridotta prestazione di lavoro. Tale bonus, a carico del datore di lavoro (il quale beneficia della ridotta retribuzione da erogare al lavoratore a motivo del part-time), è equivalente ai contributi a fini pensionistici che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per il lavoratore (e che invece non versa per via del part-time). Il bonus ammonta al 33% della retribuzione non erogata al lavoratore in virtù del ridotto orario di lavoro.
Tale bonus è escluso dal reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato ai contributi previdenziali, non per la quota a carico del datore di lavoro e né per la quota a carico del lavoratore. Su esso il lavoratore non paga né tasse e né subisce altre trattenute. Inoltre, per tutto il periodo di lavoro a part-time, al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi per la quota di orario di lavoro non lavorata, così da conservare quasi in misura integra la costituzione nel tempo della sua futura pensione.
L’opzione per il part-time viene concessa a domanda, previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro, a tal fine, con riferimento al lavoratore che intende avvalersi dell’opzione, deve dare comunicazione all’Inps e alla stessa direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto di lavoro a termine e a part-time. L’opzione, con tutti i relativi benefici, viene riconosciuta dall’Inps una volta verificata la ricorrenza di presupposti e requisiti.