Accade spesso, nella prassi, che gli amministratori di condominio, all’atto della nomina o del rinnovo non indichino il compenso o lo indichino in modo generico.
Così facendo, però, incorrono nel rischio di impugnazione della delibera di nomina o rinnovo con conseguente nullità della stessa, come prevede l’art. 1129 comma XIV c.c.
Al fine di evitare questa sanzione, che comporta la perdita del diritto al compenso e la necessità di indire una nuova assemblea, l’amministratore accorto dovrà sempre specificare in modo dettagliato ed analitico il compenso ed adempiere all’obbligo sia in caso di prima nomina che di rinnovo.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che non è sufficiente ad impedire la nullità l’aver correttamente indicato il compenso negli anni precedenti.
Ciò, in quanto scopo della norma è garantire la massima trasparenza ai condomini ed informarli delle singole voci di cui si compone il compenso dell’amministratore a cui si affidano.
Avv Federica Gervaso