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Riceviamo e pubblichiamo:

“Con circolare n.10, del 23 gennaio 2015, l’Inps chiarisce alcuni provvedimenti finalizzati a semplificare le procedure di accertamento sanitario di revisione. Le disposizioni dell’Inps si sono rese necessarie dopo l’entrata in vigore della legge n.114 del 2014 (D.L. n.90 del 2014) che all’art.25, comma 6 bis (tema della ‘Semplificazione per i soggetti con invalidità’), ha introdotto importanti procedure di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi nei confronti dei cittadini per i quali siano già stati emessi verbali con rivedibilità, consentendo di superare la procedura dell’eventuale doppia visita.

Sono due le novità importanti per il cittadino in possesso di verbali di invalidità in cui sia prevista la rivedibilità:
1. I benefici previsti non decadono alla data della scadenza del verbale;
2. La visita per la rivedibilità diventa di competenza dell’Inps. Sarà l’Inps che convocherà il cittadino a nuova visita ed effettuerà la visita, le commissioni mediche dovranno esprimersi sulla permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertato ma anche su un eventuale aggravamento.

Con questa nuova procedura si avrà uno snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell’iter sanitario-amministrativo. Una gestione unitaria dell’Inps dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere immediatamente disponibili i dati e le informazioni necessarie. Ulteriori novità riguardano l’indennità di frequenza e maggiore età e l’indennità di accompagnamento o comunicazione e maggiore età. Ai cittadini minori già titolari d’indennità di frequenza, al compimento dei 18 anni, verranno riconosciuti in via provvisoria le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni, ma per attuare ciò i genitori dovranno presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età devono comunque essere convocati a visita per l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa. Per quanto riguarda i cittadini minori titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione (nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da Talidomide o da sindrome di Down) la novità prevede che al raggiungimento dei 18 anni non sono più previsti ulteriori accertamenti sanitari ma solo l’accertamento dei requisiti socio-reddituali al fine di attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni. In pratica i genitori di questi minori dovranno solo presentare domanda amministrativa di conferma di invalidità, ma i figli non saranno sottoposti dall’Inps a visita medica.”

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