Dal 1 maggio 2015 è entrato in vigore la nuova indennità di disoccupazione NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego) per coloro che, a partire dalla stessa data, hanno perso involontariamente il lavoro. A seguito dell’approvazione del Jobs Act vi è stato un riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria che ha reso attuativo (circolare Inps 94/2015) questo nuovo sussidio che unifica e sostituisce quelli attualmente esistenti ovvero l’Aspi e la Mini-Aspi. Qui di seguito proviamo a fare un po’ di chiarezza e un quadro riassuntivo sulla NASpi.
Chi potrà richiederla e chi sarà escluso? La NASpi è per tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1 maggio 2015, inoltre è per i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e per coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Sono esclusi, quindi non potranno richiedere la NASpi, i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Quali sono i requisiti per richiederla? Per poterne usufruire i lavoratori devono aver maturato i seguenti requisiti:
nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, il lavoratore deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione,
nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il lavoratore deve poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo.
Quanto è la durata? La durata della NASpi varia in base alla storia contributiva di ogni lavoratore: potrà arrivare a un periodo massimo di 24 mesi per coloro che hanno lavorato negli ultimi 4 anni, scendendo fino a 18 mesi alla data del 1 gennaio 2017. In pratica la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei 4 anni precedenti il giorno di perdita del lavoro; dal conteggio vengono esclusi i periodi per i quali si è già usufruito delle altre indennità di disoccupazione. Da rammentare che per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1 gennaio 2017, la durata della NASpi non potrà superare le 78 settimane.
Quale è l’importo e come si calcola? Se per l’anno 2015 l’importo della retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195,00 euro l’importo della NASpi sarà pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece l’importo della retribuzione mensile fosse superiore a 1.195,00 euro al 75% sopra indicato verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In tutti i casi, l’importo massimo mensile non potrà superare i 1.300,00 euro, rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Lo stesso massimale di 1.195,00 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale. In più, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione della NASpi, l’importo verrà progressivamente ridotto del 3% al mese (quarto per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2016)
Per non perdere il diritto a percepire la NASpi i lavoratori dovranno partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego, in caso contrario l’erogazione dell’assegno sarà interrotta. La prestazione sarà bloccata anche nel caso in cui il beneficiario trovi lavoro, dia inizio a un’attività autonoma o subordinato senza dare comunicazione all’Inps o raggiunga i requisiti per andare in pensione o acquisisca il diritto all’assegno di invalidità.
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