Accade frequentemente che, all’atto della consegna dell’immobile condotto in locazione, il proprietario chieda o, talvolta, pretenda, che l’inquilino provveda a tinteggiare le pareti.
Altrettanto di frequente, nei contratti di locazione si trovano clausole che prevedono tale obbligo in capo al conduttore.
Ebbene: la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che i costi della tinteggiatura non possono gravare sui conduttori, quand’anche la previsione fosse contenuta nel contratto o nel verbale di consegna dell’immobile.
Ciò, in quanto una clausola del genere è radicalmente nulla per contrasto con l’art. 79 della legge sulle locazioni (l. n. 392/1978).
Non è, infatti, lecito addossare al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione (come, propriamente, è quella della tinteggiatura) che la legge pone di regola a carico del locatore.
A diversamente ritenere si attribuirebbe a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone che è, invece, l’unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.
In conclusione: illegittima è la pretesa del locatore di fare tinteggiare i locali alla fine del rapporto contrattuale al proprio conduttore, a meno che non sia costui a ritenere, per ragioni che esulano dal contratto e dalla legge, di provvedere in tale senso.