Il tema dell’approvazione ed eventuale modifica delle tabelle millesimali è uno dei più dibattuti, essendo di immediata intuizione l’importanza che le stesse rivestono ai fini della suddivisione degli oneri condominiali.
Per quanto riguarda l’approvazione, la legge non indica se l’assemblea debba deliberare all’unanimità o a maggioranza.
Così, a seguito di accesi contrasti giurisprudenziali, nel 2010 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’approvazione richiede la sola maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 c.c. (metà del valore dell’edificio).
Ma attenzione: in caso di modifica, invece, l’art. 69 disp. att. c.c. richiede l’unanimità dei consensi salvo che le tabelle siano conseguenza di un errore o quando, per le mutate condizioni dell’edificio, il valore proporzionale dell’unità anche di un solo condomino sia alterato per più di un quinto.
In questi due soli casi si utilizza la maggioranza dell’art. 1136 comma 2 c.c.
Avv. Federica Gervaso