Questa Amministrazione non potrebbe non apprezzare un’opposizione costruttiva, quale fattore di crescita collettiva, di confronto e di democrazia partecipata. Diversa e non giustificabile è la mera critica, finalizzata esclusivamente ad insinuare in chi legge il sospetto di una cattiva gestione, che rimane fine a se stessa ma necessita di doverose precisazioni, intese a ristabilire l’obiettività dei fatti: come dire non solo chiacchiere ma norme alla mano.
L’art. 90 del D.lgs. 267/2000 dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi possa prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da…omissis…COLLABORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
Poiché IL VERTICE POLITICO DELL’ENTE ha espresso la volontà di avvalersi di un collaboratore, quale supporto alla propria funzione di indirizzo politico, si è reso necessario, con la deliberazione n. 234/2017, adeguare i contenuti del vigente regolamento sullell’ordinamento degli uffici e dei servizi a quelli dettati dall’art. 90 c. 1, così prevedendo la facoltà per la Giunta di istituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, atto in assenza del quale si sarebbe sì consumata una illegittimità, per contrasto con la predetta disposizione normativa.
Con la successiva deliberazione n. 235/2017 nulla è stato innovato rispetto all’atto in precedenza adottato: sarebbe bastato confrontare i due testi, piuttosto si è provveduto alla rettifica di un errore rilevante sotto il profilo contabile ed infatti la spesa sostenuta dall’Ente per l’assunzione di personale a tempo determinato, nell’anno 2009, costituente il tetto massimo di spesa sostenibile nell’anno 2017, era stato indicato in € 36.122,00 anziché in € 1.428.134,00, dato quest’ultimo risultante dal conto annuale redatto per l’anno 2009, valore la cui indicazione è richiesta dal D.L. 78/2010 art. 9 c. 28, conv. In L. 122/2010 e ss.mm.ii.
Quanto alla configurazione giuridica del rapporto che può essere instaurato con i soggetti che fanno parte dell’ufficio di staff, la stessa norma al c. 2 specifica che “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL del personale degli Enti Locali”.
Ancora, il comma 3- bis del ridetto art. 90, introdotto dall’art. 11, comma 4, del D.L. 90/2014, statuisce che il trattamento economico può essere parametrato a quello dirigenziale, prescindendo dal titolo di studio.
Viene in particolare precisato che l’eventuale parametrazione del trattamento economico del personale, assunto negli uffici di staff, a quello dirigenziale non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali. La norma altro non fa che svincolare la natura dell’attività svolta rispetto al trattamento retributivo, prevedendo espressamente la possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l’Ente è tenuto comunque a garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Ciò che si richiede al personale da assumere è la professionalità utile per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell’ attività di supporto al Sindaco, unico soggetto abilitato a valutare la sussistenza delle caratteristiche specifiche del ruolo in capo al proprio collaboratore, tenuto conto della dimensione e complessità dell’Ente. Il trattamento economico deve essere commisurato alle competenze professionali richieste in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell’incarico oltre che alla temporaneità dello stesso.
Nel caso in esame è stato previsto, in ossequio alle disposizioni normative, con il contratto individuale di lavoro, l’attribuzione di un trattamento economico commisurato alla retribuzione tabellare legata alla qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto dal soggetto individuato, con una retribuzione di posizione parametrata a quella più bassa attribuita ai Dirigenti dell’Ente. Altra componente accessoria è costituita dalla retribuzione di risultato.
Sul punto chiarisce la relazione di accompagnamento al D.L. 90/2014 laddove è precisato che “il riferimento all’inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica…omissis…è da intendere in termini di mera parametrazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell’’ Ente”(Fonte nota ANCI-Upi).
La giurisprudenza contabile, alla quale prudenzialmente ci si è ispirati, ha già svariate volte affrontato il tema, evidenziando in particolare tre aspetti che devono essere osservati:
1) Necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato
2) Preclusione dello svolgimento di compiti di gestione
3) Conseguente non configurabilità dell’inquadramento ex art. 110 del TUEL.
Nessuna delle predette condizioni è stata violata e solo un disattento ed impreparato lettore dei contenuti delle deliberazioni n. 234 e n. 235/2017, adottate dalla giunta comunale previa acquisizione dei prescritti pareri, oltre che del contratto individuale di lavoro, potrebbe confondere il rispetto degli indirizzi dettati dalla Corte dei Conti, con numerose pronunce, con un “escamotage” per aggirare le norme: lucciole per lanterne.
Nient’altro da aggiungere se non nelle sedi competenti, ed infatti è in corso la valutazione della sussistenza di un danno grave all’immagine dell’Ente e dell’Amministrazione tutta.
Cari 5 Stelle, per contrastare la legalità e la presa di distanze da logiche di spartizione concertata delle poltrone e prebende bisogna utilizzare altri strumenti, non basta qualche articolo di stampa dai contenuti poco accorti.
La Giunta Comunale