L’articolo 1129 comma 10 c.c. dispone che l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per egual durata.
Ci si è chiesti se il rinnovo si verifichi -salvo revoca da parte dell’assemblea o dimissioni dell’amministratore- senza un limite temporale, o se il medesimo debba considerarsi limitato ad un anno.
La dottrina maggioritaria segue quest’ultima interpretazione, sostenendo che dopo il primo rinnovo l’amministratore deve indire assemblea per una nuova nomina con le maggioranze di legge. Qualora ciò non facesse, verrebbe considerato in carica in regime di c.d. prorogatio con la conseguenza che ogni condomino potrebbe richiedere l’assemblea per procedere alla nomina ed, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, potrebbe chiedere una nomina giudiziaria.
Secondo, invece, altro orientamento (seppur ad oggi minoritario) la lettera della legge non autorizzerebbe in alcun modo a ritenere il rinnovo limitato ad un solo anno.
Nell’incertezza interpretativa, ed in attesa di un auspicabile intervento legislativo sul punto, al fine di limitare possibili contrasti, è comunque buona norma che l’amministratore, al termine del secondo anno di mandato, metta la propria nomina all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria.
Avv. Federica Gervaso