La riforma del Condominio ha disciplinato l’installazione di telecamere sulle parti comuni ad opera del condominio (art. 1122 bis c.c.), ma nulla ha detto in merito alla stessa iniziativa assunta dal singolo condomino.
Nel silenzio della legge occorre rifarsi ai principi giurisprudenziali che riconoscono il diritto all’installazione, anche senza il consenso assembleare, alle seguenti condizioni:
1) necessità di comprovata tutela contro furti e danneggiamenti;
2) angolo visuale delle riprese limitato agli spazi posti negli immediati pressi dell’abitazione.
Installazione lecita, quindi, quando vi è l’interesse individuale (sicurezza) e non è invaso l’interesse collettivo (privacy).
Il bilanciamento di questi interessi è il vero punto saliente della convivenza condominiale e, a ben vedere, di quella civile.
Federica Gervaso