Una delle questioni più delicate e dibattute in merito al contratto di comodato, riguarda tempi e modalità di restituzione dell’immobile al comodante.
L’art. 1803 c.c., definisce comodato “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
I successivi artt. 1809 e 1810 c.c. si occupano del momento della restituzione del bene, stabilendo discipline diverse a seconda che il comodato sia qualificato ordinario o precario; qualifica, però, che non è contenuta in alcuna norma di legge.
La dottrina, ha colmato il vuoto legislativo chiarendo che il comodato precario è quello in cui le parti non hanno stabilito un termine né questo risulta dall’uso cui la cosa era destinata, mentre il comodato ordinario è quello in cui vi sia un termine oppure il comodato sia stato concesso per un uso che consenta di stabilirne la scadenza.
E nel primo caso il comodante può chiedere la restituzione a semplice richiesta senza addurre alcuna specifica giustificazione (art. 1810 c.c.).
Nel secondo, invece, se non è scaduto il termine o non è cessato l’uso a cui l’immobile era destinato, occorre che si verifichi un urgente ed imprevisto bisogno del comodante.
Un’importante applicazione di questi principi si ha nel caso in cui l’immobile sia stato concesso in comodato dal genitore al figlio e questi si separi.
Ci si è chiesti se il comodante possa pretendere la restituzione del bene dalla moglie che continui a vivere nell’immobile con i figli dopo la separazione.
La più recente giurisprudenza ha statuito che, rientrando tale tipo di comodato nell’ambito di quello ordinario, essendo legato alle esigenze abitative della famiglia, il genitore comodante potrà ottenere la restituzione solo se sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno di servirsi dell’immobile.
In caso contrario, dovrà attendere che l’immobile venga spontaneamente rilasciato o che i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, si trasferiscano altrove, cessando così le esigenze abitative cui l’immobile era stato destinato.
Avv. Federica Gervaso