L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà (o di altri diritti reali minori quali, ad esempio, l’usufrutto) che si realizza tramite il possesso continuato del bene per il periodo stabilito dalla legge.
Ci si è chiesti se il possesso del bene comune esercitato dal condomino, nel caso di non uso da parte degli altri condomini (come nel caso di utilizzo esclusivo di un sottotetto o di una canna fumaria disattivata dal condominio), possa portare all’usucapione della proprietà esclusiva del bene stesso.
Esaminando gli ultimi arresti giurisprudenziali, la risposta risulta essere negativa, salvo che si riesca a fornire una prova rigorosa di avere sottratto il bene all’uso comune per il periodo utile all’usucapione e che di tale sottrazione gli altri condomini fossero consapevoli.
Si pensi, ad esempio, all’apposizione di un lucchetto alla porta di accesso al sottotetto di cui solo il condomino ha la chiave, in uno all’invio di una raccomandata ai compossessori in cui si dichiara di utilizzare il bene come possessore esclusivo.
Non è, per contro, sufficiente, la sola inerzia o la non curanza degli altri condomini, poiché il diritto di comproprietà è imprescrittibile, e come tale non si estingue per semplice non uso.
Avv.Federica Gervaso