In caso di furto a danno di un appartamento condominiale, realizzato con accesso dalle impalcature installate per l’esecuzione di lavori di manutenzione/ristrutturazione del condominio, la giurisprudenza ritiene che siano responsabili tanto l’impresa appaltatrice quanto il condominio che ha commissionato i lavori.
In particolare, l’impresa sarà ritenuta responsabile nel caso in cui non abbia posto in essere le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature (si pensi alla mancata installazione di un antifurto), mentre il condominio verrà condannato per il fatto stesso di essere custode del fabbricato (salvo che dimostri il caso fortuito) ed anche per l’eventuale omissione di controllo dell’operato dell’impresa o per la scelta di un’impresa manifestamente inadeguata per l’esecuzione dei lavori.
Attenzione però: l’ampia tutela riconosciuta al condomino, viene meno nel caso in cui questi abbia aderito alla delibera con cui si decideva di non installare sui ponteggi l’impianto antifurto perché ritenuto troppo costoso.
Ecco allora che, come dicevano i latini, il condomino imputet sibi il furto subito.
Avv. Federica Gervaso