Due giorni fa la 5^ Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento della Lega, elaborato da Riccardo Molinari, relativo al debito di 22 milioni € del Comune di Alessandria, conseguente al fallimento di ATM.
IL PROVVEDIMENTO
L’emendamento, nella versione finale del MEF, sancisce un principio fondamentale: i debiti derivanti dai fallimenti delle Società controllate, causati dal dissesto finanziario dell’Ente locale, non sono imputabili all’Amministrazione in carica, né al bilancio corrente, bensì rappresentano oneri relativi alla gestione straordinaria del dissesto, ancorché derivino da cause successive alla chiusura delle attività da parte dell’Organismo straordinario di liquidazione del default. Il debito diventa così ‘straordinario’ e permette di individuare coperture finanziarie e soluzioni giuridiche di natura straordinaria per la soluzione del problema, senza gravare sul bilancio dell’Ente.
LE PAROLE
Per il sindaco Cuttica “si tratta di un passo che elimina la confusione su responsabilità e soluzione definitiva al problema. Stabilito che si tratta di un debito straordinario derivante dal passato, è possibile valutare diverse soluzioni per la copertura finanziaria. Siamo al lavoro con alcune ipotesi e il riconoscimento del principio di straordinarietà ci aiuta molto”.
L’assessore Cinzia Lumiera ha spiegato che “con il lavoro dei parlamentari della Lega svolto a favore della Città, l’emendamento si aggiunge a quanto fatto negli ultimi anni per far uscire il Comune dall’incubo dissesto. Tutto ciò stimola il nostro lavoro per risanare il bilancio, premessa ineludibile per rilanciare gli investimenti e migliorare i servizi pubblici. Un ringraziamento va anche al Prefetto che segue l’evolversi del problema con particolare determinazione”.
IL TESTO UFFICIALE
Di seguito il testo dell’emendamento: 13.0.105 RIFORMULAZIONE MEF
Dopo l’articolo, inserire il seguente: Art. 13 bis
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
- “In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’art. 268 – bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili e giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l’ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell’organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.”»