Una delle novità fiscali contenute nel D.L Agosto che dovrà essere convertito e dove il Governo probabilmente chiederà la “ fiducia” per il lascia passare definitivo, al parlamento tanto per cambiare i soggetti ISA e forfettari relativamente ai versamenti scaturenti dalla dichiarazione redditi Modello unico 2020 per anno imposta 2019 ,potranno pagare al 30.10 ma con una maggiorazione dello 0,8%
Ma questa possibilità non vale “ erga omnes” cioè per tutti.
Infatti questa definiamola Moratoria dei versamenti delle imposte da dichiarazioni per i soggetti ISA che vale solo ed esclusivamente per le imprese che hanno subito un calo di fatturato, dunque questi e solo potranno versare se ancora non lo hanno fatto ,con il posticipare versamenti al 30 ottobre con solo maggiorazione di cui sopra.
Ma come si articola questa ulteriore possibilità? Questi soggetti ISA e forfettari che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una contrazione o meglio una significativa riduzione del fatturato di almeno il 33%, potranno effettuare il pagamento delle imposte scadute il 20 agosto, entro venerdì 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni.
Come detto nella introduzione a questa ulteriore possibilità di sanare le imposte evidentemente non ancora versate ,è contenuto in un emendamento al DL Agosto approvato il 2 ottobre, con il quale si prevede e si dispone che i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del Dpcm del 27 giugno 2020, cioè le imprese sopra richiamate ,che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo Dpcm del 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.
In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.
Naturalmente come è prevedibile l’emendamento è accompagnato da una relazione tecnica che ha evidenziato che sulla base dei versamenti risultanti al 31 agosto e con riferimento ai dati della fatturazione che provengono attraverso il monitoraggio della fatturazione elettronica aggiornati a tutto il mese di giugno è stata selezionata la platea di contribuenti interessata dalla norma, individuando in circa 104.338 i contribuenti che presentano un calo di fatturato uguale o superiore al 33% rispetto al 2019.
Ricordiamo che con il Dpcm del 27 giugno 2020, questi contribuenti cioè coloro che sono interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), nonché compresi quelli aderenti al regime forfetario, avevano potuto beneficiare della proroga del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA in scadenza il 30 giugno, al 20 luglio senza la corresponsione di interessi, e, potendo quindi essere effettuati:
entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
I soggetti che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020, sono:
i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.
Ora con l’approvazione dell’emendamento al DL di agosto, coloro che non hanno potuto effettuare il pagamento entro il 20 agosto, nel caso in cui abbiano registrato nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell’anno precedente, potranno effettuare il pagamento delle imposte in scadenza il 20 agosto entro il 30 ottobre 2020 con la sola prevista maggiorazione dello 0,8%.
Inoltre si fa altresì presente che sempre il DL agosto, con l’art. 98, aveva già previsto sempre per i soggetti sopra indicati e alle stesse condizioni (calo del fatturato) la proroga al 30 aprile 2021 un’altra condizione di favore e cioè quella relativa al termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, scaturente dall’ultima dichiarazione dei redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, e dunque per l’anno 2020.
Michele Minardi