Come tutti gli anni quando arriva il mese di giugno, si pensa che è arrivato finalmente il momento per la presentazione della Domanda all’Inps per il cosiddetto Assegno al nucleo familiare: siglabile ANF

Ma ciò non toglie che essendo il nostro un paese dove tutto cambia e niente rimane fermo, immutabile, siamo assaliti da mille dubbi e incertezze, ma poi in definitiva cos’è questo ANF, assegno al nucleo familiare, quali sono i requisiti, chi ne ha diritto? Una domanda sorge spontanea: come richiederli? L’Inps come sempre emana delle Tabelle con l’indicazione dei redditi e con gli importi aggiornati, con le regole per la compilazione delle domande e sulla composizione del nucleo familiare.

Pochi giorni fa esattamente il 17.6.2021 l’Inps con il messaggio n. 2331 ha pubblicato le varie tabelle relative all’adeguamento, dell’importo dell’assegno con decorrenza dal 1°luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno sulla base delle diverse tipologie di nuclei, e naturalmente riferite alla presentazione di una domanda che deve essere la fotografia del nucleo familiare stesso.

Inoltre, le note alle tabelle pubblicate che sono riferite ai nuclei familiari con presenza di figli, sono state integrate e aggiornate per tenere conto delle maggiorazioni introdotte dal decreto legge n. 79/2021.

La domanda presentata entro il 30 giugno vale per la decorrenza del periodo dal 01.07.2021 al 30.06 2022.

L’Inps ha comunicato anche che sul proprio sito è presente la piattaforma per la compilazione e l’inoltro della domanda che dunque la procedura è attiva. Quindi alla luce di questa importante comunicazione i lavoratori dipendenti che appartengono al settore privato possono procedere a inoltrare la domanda esclusivamente con modalità telematica per il periodo valido come detto e ribadito sopra dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando e basandosi sulle modalità già indicate nella circolare n. 45/2019,

Come detto le tabelle sono state aggiornate con particolare riferimento alle nuove maggiorazioni cioè ai nuovi maggiori importi che saranno riconosciuti ai richiedenti in virtù delle nuove modifiche apportate dal legislatore, e su questo torneremo quando ne sapremo di più.

Adesso per dare una prima infarinatura in linea generale su requisiti, modalità, alle persone che ci leggono vediamo di fare una breve sintesi di tutte le principali indicazioni sulla disciplina degli assegni per il nucleo familiare, chi ne ha diritto, come si ottiene, e come si definisce il “nucleo familiare”

ANF Assegno nucleo familiare -cos’è

L’assegno al nucleo familiare è una prestazione definita a sostegno del reddito in quanto ha come principale obiettivo, quello di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che hanno reddito da lavoro dipendente piuttosto basso, esiguo (al di sotto di determinati limiti che sono stabiliti ogni anno con decreto).

L’assegno come detto sopra spetta in misura diversa perché è in relazione al numero dei componenti e al reddito di tutto il nucleo familiare. Risulta del tutto ovvio che più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più alto e pesante sarà l’importo del trattamento integrativo di sostegno.

 Soggetti che possono percepire l’assegno:

*lavoratori dipendenti in attività;

*disoccupati indennizzati;

*lavoratori in regime di cassa integrazione;

*lavoratori in mobilità;

*lavoratori assenti per malattia o maternità;

*lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;

*lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;

*pensionati ex lavoratori dipendenti;

*soci di cooperative;

*lavoratori assunti a tempo parziale.

Sono invece esclusi: dunque non possono inoltrare alcuna domanda

 

*piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;

*coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

*pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi

A questi soggetti continua ad applicarsi invece la disciplina sugli “assegni familiari” che è una procedura ulteriore gestita direttamente dall’istituto oppure la maggiorazione delle pensioni.

Gli importi dell’assegno e i livelli di reddito per poter avere diritto all’ANF per il nucleo familiare vengono comunicati ogni anno dall’INPS.

Come scritto sopra sono previsti degli aumenti dell’assegno ANF già in vigore da luglio 2021

Infatti merita segnalare che il decreto legge sull’assegno Unico per i figli n.79-2021 ha previsto che: ” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell’assegno per il nucleo familiare

*per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio,

*per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio”.

l’Inps ha annunciato che emanerà una specifica circolare riguardante tale materia entro il mese di giugno.

 

1) ANF: tabelle 2021-2022 – Quale reddito – Istruzioni in caso di CIG COVID 19

2) Richiesta ANF direttamente all’INPS

3) Nucleo familiare ai fini degli assegni: le regole

4) Esempi di assegni per il nucleo familiare – Come consultare le tabelle

5) Assegni familiari per gli stranieri

Ma vediamo di fornire una breve sintesi delle regole che regolano l’emanazione dell’assegno, gli importi con i relativi aumenti a decorrere dal mese prossimo venturo cioè dal 01.07.2021 sulla base delle 5 linee guida formulate in linea generale.

1) ANF: tabelle 2021-2022 – Quale reddito – Istruzioni in caso di CIG COVID 19

Lo si ripete per l’ennesima volta: il pagamento dell’assegno è strettamente collegato al reddito familiare.  Per poter calcolare correttamente l’importo dell’assegno significa che il reddito da considerare è quello riferito a tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Come ho scritto sopra è come fare la fotografia ad una certa data di tutti i soggetti che sono nello stato di famiglia di colui il quale fa la domanda. Il reddito così individuato e determinato ha valore per un periodo che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, in poche parole il “cosiddetto reddito complessivo”

L’Inps nel suo messaggio chiarisce che sono esclusi tutta una serie di importi che riportiamo per maggiore dettaglio e chiarezza:

1)i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;

2)i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;

3)le rendite vitalizie erogate dall’Inail;

4)gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Gli importi per il 2021-2022:

le relative tabelle ANF aggiornate sono recuperabili attraverso il sito dell’Inps o comunque in rete richiamando le tabelle per il periodo 2021/2022.  Mentre invece si attendono istruzioni per l’aumento istituito dal recente decreto legge sull’Assegno UNICO Universale (ancora in bozza).

Nel messaggio n.833 di qualche mese or sono esattamente del 26.2.2021, l’istituto ha illustrato istruzioni specifiche per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori che hanno prestazioni sostitutive della retribuzione a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione, come:

*cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),

*straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD),

*assegno ordinario (ASO),

*cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),

*indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA)

2) Richiesta ANF direttamente all’INPS

La domanda per il riconoscimento dell’ANF va presentata per ogni anno in cui si ha diritto. Fino al 31. 3 2019 andava indirizzata al proprio datore di lavoro in modalità cartacea con Modello ANF/DIP

Poi successivamente dal 1 APRILE 2019 anche le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole potranno essere presentate direttamente all’INPS, solo in modalità telematica. Lo ha previsto l’INPS con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019.  Tale procedura può essere effettuata anche attraverso l’ausilio dei seguenti soggetti:

*CAF

*tramite i datori di lavoro e loro intermediari appositamente delegati dal lavoratore (v. Messaggio INPS 1430 2019).

Le domande presentate in via telematica all’INPS, attraverso l piattaforma dedicata cui si può accedere con Spid o Codice Pin a decorrere dal 1° aprile 2019, sono istruite dall’Istituto che poi definisce gli importi sulla base del nucleo familiare e del reddito. Il soggetto che ha fatto domanda potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo alla specifica sezione “Consultazione domanda”, nell’area riservata.

Il lavoratore dipendente in caso di variazioni a seguito di un aumento dei livelli di reddito familiare, deve invece presentare la domanda telematica di variazione utilizzando ancora la procedura “ANF DIP”. 

Anche l’obbligo di richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, con allegati i vari documenti previsti dalla procedura, è rimasta invariata, nei casi previsti (ad es. per variazioni nel nucleo familiare.  Il cittadino non riceve più il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma solo eventualmente quello di rigetto (modello “ANF58”).

Dunque ricapitolando la domanda di assegno per il nucleo familiare dunque, può essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, dal sito Inps direttamente con la procedura Spid la nuova Identità Digitale almeno con un livello 2  – oppure con codice Pin dispositivo se utente provvisto, ma ancora per poco, visto che lentamente l’istituto sta procedendo alla sua dismissione o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure mediante uno dei seguenti canali:

1)Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;

2)Datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati (consulenti del lavoro).

Il pagamento dell’assegno può essere effettuato:

direttamente dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, nella busta paga mensile;

direttamente dall’Inps, nei casi previsti, tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

3) Nucleo familiare ai fini degli assegni: le regole

Come anticipato l’importo dell’Assegno spetta in riferimento al reddito di tutto il nucleo familiare.  Ma come va considerato il nucleo familiare?

Secondo i chiarimenti forniti dall’INPS, il nucleo familiare può essere composto, oltre che dal richiedente o titolare della pensione, da:

il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);

i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ovvero di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.

Previa autorizzazione possono inoltre essere inclusi anche i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente.

Particolare attenzione va posta nel caso di separazione legale dei coniugi, dove sono previste procedure particolari e stringenti.

4) Esempi di assegni per il nucleo familiare – Come consultare le tabelle

Per la consultazione delle tabelle ANF si deve tenere presente che sono diverse e differenziate a seconda della tipologia del nucleo familiare (se con due genitori, con un solo genitore, con componenti inabili, solo di orfani o solo con persone disabili, senza figli). Inoltre In ciascuna sono indicati gli scaglioni di reddito da un minimo di 14.541,59 fino ad un massimo di 100.395,05€.

Composizione delle Tabelle

Vediamo per esempio alcune delle Tabelle –non le ripetiamo tutte perché tantissime

Tab.11

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Tab.12

Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Tab.13

Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.

Tab.14

E poi via via ancora dalla Tab 15 alla Tab 21 d che è l’ultima.

Infine occorre dunque prendere a riferimento la tabella che descrive la composizione della propria famiglia e successivamente individuare il proprio reddito, all’interno del giusto scaglione, ad esempio un reddito di 18.000 € è indicato nel rigo “da 17.937,59 – a 18.053,92”, incrociandolo con la colonna in cui è indicato il numero di componenti della famiglia (ad es. 4 per il caso di 2 genitori e 2 figli)

5) Assegni familiari per gli stranieri

Gli assegni familiari ANF sono riconosciuti anche i lavoratori stranieri extracomunitari, ma con contratti regolari tranne coloro che lavorano con contratto stagionale.

In particolare vengono riconosciuti nel nucleo familiare:

*solo i familiari residenti in Italia, se il paese di provenienza del lavoratore straniero non ha con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;

*anche i familiari residenti all’estero, se esiste una convenzione in materia, tra il paese di provenienza e l’Italia;

*anche i familiari residenti all’estero   se il lavoratore, pur proveniente da un paese non convenzionato con l’Italia, ha la residenza legale in Italia e sia stato assicurato già in altri due stati UE.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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