Moltissimi contribuenti hanno debiti verso il fisco; e questi debiti non fanno dormire sonni tranquilli …ora una buona notizia, si fa per dire, sul fronte della riscossione che rimane sospesa fino al 28 febbraio 21
Con la proroga dello stato di emergenza causa Covid, l’ex governo Conte ha approvato un Decreto Legge che prevede appunto la proroga della sospensione di cartelle esattoriali nonché le azioni di pignoramento fino al 28 febbraio 2021.
La prima scadenza era fissata al 31 gennaio. Questo primo termine che, appunto, è slittato a fine febbraio. Il provvedimento che prevede tale slittamento o posticipazione che dir si voglia è il decreto n.7 del 30 gennaio 2021, pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.
Il titolo del provvedimento rende bene l’idea: “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’effetto di questo decreto è stato appunto lo slittamento al 28 febbraio 2021 del termine finale di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.
Ora si tratta di capire cosa farà il neo governo Draghi in materia di riscossione cartelle esattoriali, vediamo in breve sintesi nei prossimi paragrafi quali atti di accertamento e riscossione sono sospesi ancora per qualche giorno, fino a fine febbraio.
Pagamento cartelle esattoriali
Uno dei primi atti a slittare al 28 febbraio 2021 è il termine per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da: cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dunque riprenderanno e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, con la nuova data che è il 31 marzo 2021.
Si ricorda che i soggetti che hanno la residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione pignoramenti
Molto sentita anche questa misura e anche tale azione è sospesa fino al 28 febbraio 2021 nonché anche le attività:
- di notifica di nuove cartelle,
- degli altri atti di riscossione
dei pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
La cosa importante da considerare e che fino al 28 febbraio 2021, le somme che sono state oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
A decorrere dunque dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sospensione pagamenti PA superiori a 5 mila euro
Anche per i pagamenti della PA è prevista anche la sospensione che opera dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021; le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Definizione agevolata: rate 2020 entro il 1° marzo
La norma in riferimento alle rate 2020 afferenti al piano di definizione agevolata, tipo rottamazione ter, Saldo e stralcio ecc, si ricorda che slitta al 1° marzo 2021 il termine per effettuare il loro pagamento, che era in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”. Questo importante spostamento è stato possibile per l’emanazione e grazie al Decreto Ristori.
Dopo tutte queste importanti precisazioni sorge però spontanea una domanda su queste famigerate Cartelle esattoriali, cosa succederà nel 2021? Come si è sentito dire nei giorni scorsi sulle più importanti canali nazionali che hanno trattato l’argomento, è stato chiarito che a causa del permanere dello stato di emergenza, sanitaria ed economica, la temuta ondata di cartelle predisposte dall’Agenzia Entrate Riscossione e da notificare ai contribuenti – che è pari a circa 50 milioni di atti in tutta Italia – è stata scaglionata con un recente provvedimento del Governo. Tradotto ciò vuol dire che gli invii partiranno da marzo 2021 e proseguiranno via via nell’arco dei 12 mesi successivi.
Nel mentre come detto e scritto sopra nei punti precedenti c’è stata anche una proroga per quelle cartelle che erano già pervenute ai contribuenti prima dell’inizio della pandemia e che dai contribuenti stessi non erano state pagate e/o saldate: dunque come ricordato il nuovo termine di versamento degli importi scaduti sono sospesi fino a fine febbraio 2021 e i pagamenti pregressi non effettuati o non saldati devono essere recuperati ed effettuati entro il mese di marzo. Inoltre il blocco dell’attività di riscossione, comporta che resteranno ai blocchi di partenza fermi amministrativi, pignoramenti e ipoteche: nello stesso periodo non si possono notificarne di nuovi semplicemente perché è vietato e sono congelati quelli avviati in precedenza.
Però chi non sarà in grado di pagare o mettere mano al portafoglio a marzo 2021, e di poter versare tutte insieme le somme fino a quel momento sospese, può chiedere una ulteriore rateazione: adesso con le condizioni attuali per ottenerla operano norme maglie più allargate e dunque si può beneficiare della soglia di tolleranza aumentata fino a 10 rate non pagate. Possono rientrare in questo ambito, e senza sanzioni, anche coloro che erano già decaduti da un precedente piano di dilazione o da una qualsiasi delle tre edizioni della rottamazione delle cartelle: dunque viene concessa una nuova e importante possibilità che non era scontata, di rimettersi in carreggiata.
Le nuove cartelle esattoriali però quando arriveranno?
È stato prorogato fino al 28 febbraio 2021 lo stop alle notifiche dei nuovi atti di accertamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate, tranne che nei casi di indifferibilità e urgenza. Dunque gli invii delle cartelle ripartiranno dal 1° marzo 2021. L’Agenzia della Riscossione avrà un periodo di tempo di 12 mesi, fino a tutto febbraio 2022, per trasmettere ai contribuenti tali atti impositivi che altrimenti sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020. Dunque le notifiche di tutta questa marea di cartelle esattoriali congelate ai contribuenti avverranno in un arco temporale, ben prefissato e cioè diluite nei 12 mesi. Tradotto all’incirca 4 milioni e 167 mila cartelle al mese.
Cartelle sospese: quando riprendere i pagamenti?
La norma prevede che i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione: dunque per le cartelle esecutive alla data dell’8 marzo 2020 (prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19), ed anche di quelle i cui termini utili per versare il dovuto sono scaduti durante il periodo emergenziale, occorrerebbe pagare tutti gli importi pregressi, non pagati o non saldati accumulati e scaduti, entro il 31 marzo 2021.
Ma, c’è la possibilità di evitare questa scadenza e di ottenere il rinvio dei pagamenti, dilazionando nel tempo le somme dovute.
Come dilazionare i debiti fiscali scaduti o in scadenza
Per tutte le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, o scadute prima del suo inizio, come anche per quelle che arriveranno da marzo 2021, si può fare domanda per chiedere la rateazione del debito.
Come scritto sopra per le domande presentate nel corso dell’anno 2021, dunque i contribuenti avranno una “tolleranza” di 10 rate non pagate, anziché 5. Perciò anche ritardando i pagamenti fino al massimo di 10 rate, anche non consecutive, non si incorre più come accadeva prima, nella decadenza dal piano.
Inoltre viene aumentata da 60mila euro a 100mila euro la soglia al di sotto della quale non occorre dimostrare una situazione di difficoltà economica. Dunque probabile che non ci sia nessuna necessità di presentare l’Isee e così sarà più facile che il piano di dilazione possa essere accolto automaticamente e il contribuente potrà decidere la durata del piano di rientro, fino a 120 rate mensili.
La domanda di rateazione può essere presentata, con queste nuove e più favorevoli condizioni rispetto all’ordinario e previgente regime, durante tutto l’anno 2021.
Come bloccare pignoramenti e fermi amministrativi per cartelle non pagate
Per chi ha cartelle già scadute e non ancora rateizzate è opportuno presentare la domanda entro il 31 marzo 2021, cioè entro il termine in cui altrimenti occorrerebbe saldare il dovuto, per evitare l’avvio di procedure di recupero da parte di Agenzia Entrate Riscossione a partire da aprile.
La domanda di rateizzazione una volta che viene accolta, blocca la possibilità dell’Agenzia di promuovere l’azione della riscossione coattiva, come i pignoramenti, e delle altre misure cautelari, come i fermi amministrativi, a partire dal momento in cui viene pagata la prima rata.
Se un contribuente è già decaduto da una precedente rateazione o rottamazione: cosa può fare?
Chi alla data del 8 marzo 2020 era già decaduto da un precedente piano di rateazione potrà chiedere nel l’anno 2021 una nuova dilazione ed ottenerla senza dover versare prima le quote scadute. È un’importante deroga rispetto alle disposizioni ordinarie dovuta all’eccezionale emergenza Covid-19.
E’ stato molto importante il Decreto Ristori che ha previsto che coloro che erano decaduti nel 2019 dalla rottamazione delle cartelle potranno essere riammessi al piano di rientro rateale e così dilazionare il debito residuo senza penalizzazioni negli importi e nei termini. Naturalmente si potrà beneficiare della nuova norma che prevede un allungamento fino a un massimo di 10 rate non pagate prima che il novo piano possa decadere.
Per chi invece non è decaduto dalla rottamazione ter o del saldo e stralcio, i termini di pagamento originariamente fissati al 10 dicembre 2020 sono slittati automaticamente al 1° marzo 2021. Le scadenze delle rate successive del piano già previsti dalle norme previgenti, non subiscono variazioni.
Michele Minardi