dialessandria.it - no photo
dialessandria.it - no photo

Dal 2015 è stato introdotto il regime forfettario che si caratterizza per una estrema quanto necessaria semplificazione degli adempimenti nonché della determinazione del reddito. All’origine per poter applicare tale regime fino all’anno 2018 era legata a dei vincoli di rispetto di specifici requisiti soggettivi di accesso come ammontare dei ricavi e /o compensi sotto una certa soglia, avere beni strumentali per un importo inferiore a un cero importo, spese per lavoro dipendente, ecc.

La legge di bilancio 2019 ha apportato e introdotto delle modifiche in modo tale da ampliare la platea dei soggetti che possono essere interessati al nuovo regime e che possiamo riassumere in questi punti:

-innalzamento del limite dei ricavi e compensi a € 65.000,00 senza differenza alcuna, dunque per tutti i raggruppamenti di attività;

-eliminazione del limite di incompatibilità per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000,00; mentre ora viene introdotta l’incompatibilità per i contribuenti forfettari che svolgono attività verso l’attuale datore di lavoro o di coloro che lo hanno fatto nei due anni precedenti;

-incompatibilità per quei soggetti che controllano una Srl che svolge attività riconducibile a quella esercitata a livello individuale .

E’ rimasta in piedi la possibilità e convenienza per quei soggetti che intraprendono una nuova attività, di aderire al nuovo regime denominato “forfetario start up” con imposta sostitutiva calcolata al 5%.

Naturalmente per poter effettuare una scelta ponderata tra i due regimi è opportuno fare delle simulazioni con un calcolo comparato delle imposte e contributi da versare, per entrambi i regimi; come era già previsto nel regime previgente, quello cioè in vigore fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione dell’Iva può essere considerata una valida ragione di convenienza per transitare nel nuovo regime.

Infatti i contribuenti che aderiscono al nuovo regime, emettono fatture e/o parcelle, non addebitano Iva ai clienti e per forza di cose non la detraggono sugli acquisti effettuati. Tradotto continuano a pagare iva sugli acquisti, da fornitori pur non “scaricandola” per usare un termine molto in voga tra gli imprenditori.

E’ del ovvio che questa disposizione ha delle implicazioni:

-se il contribuente opera con imprese o professionisti, per il soggetto forfetario si verifica una perdita pari all’ammontare dell’iva a credito non detratta, e dunque nessun beneficio dal lato delle vendite;

-se invece il contribuente opera in prevalenza con privati e/o consumatori finali, si verifica un guadagno dal lato delle vendite in quanto la prestazione del servizio, o la cessione del bene, effettuata al medesimo prezzo, consente di introitare anche l’importo corrispondente all’iva, che invece nel regime ordinario era destinato, versato all’erario.

Emerge dunque la considerazione che chi opera sia con soggetti privati che con soggetti iva, cioè imprese

Il beneficio o guadagno che dir si voglia è pari alla differenza tra l’iva addebitata ai privati, al netto dell’iva sul totale degli acquisti effettuati, che risulta non detraibile.

L’importo che il contribuente riesce a incamerare o trattenere con il nuovo regime, corrispondente all’iva non versata si trasforma in un maggior ricavo o compenso e di conseguenza abbiamo:

–  aumento del reddito tassato con aliquota del 15%

Questo fa si che salendo il limite dei ricavi o compensi, il contribuente superi la soglia per restare nel regime.

Nella valutazione per adottare il nuovo regime forfetario, va anche considerata la rettifica della detrazione iva.

Infatti chi transita nel nuovo regime deve farsi un calcolo e verificare in base agli acquisti di merci o beni strumentali, con iva detraibile, acquistati negli ultimi anni, quanta iva deve restituire, avendo in origine portato questa iva a credito.

Per quanto concerne le imposte sul reddito, il primo fattore elemento da considerare nella valutazione della convenienza, e lo scostamento tra l’importo calcolato con la percentuale forfetaria individuata dal legislatore, rispetto all’incidenza effettiva dei costi o delle spese (inclusi gli ammortamenti) sui ricavi e/o compensi.

Inoltre è rilevante anche la presenza di eventuali altri redditi posseduti; in tal caso si verifica che: il reddito derivante dall’applicazione del regime forfetario è tassato con imposta sostitutiva al 15% mentre gli oneri deducibili e detraibili sono persi se non vi è capienza di altri redditi tassati ai fini Irpef.

L’ammontare dei contributi previdenziali è comunque deducibile dal reddito d’impresa.

Nel regime ordinario il reddito è tassato con le aliquote dell’Irpef ed assoggettato alle addizionali.

Dunque in ultima analisi non è conveniente per l’adozione del regime forfetario la presenza di detrazioni per familiari a carico, per oneri, e per quelle spese collegate al recupero del patrimonio edilizio, in quanto se il contribuente non ha altri redditi, non possono più essere fruite.

In ultimo per quanto concerne i contributi Inps, è prevista una agevolazione, opzionale, di quelli a carico di artigiani e commercianti, per i contributi dovuti sulla base del reddito forfetario, ridotti del 35%.

A livello di adempimenti, per questi soggetti è prevista una serie di agevolazioni, che consistono nell’esonero dell’emissione della fattura elettronica, nonché della conservazione elettronica delle fatture ricevute.

Resta tuttavia l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della PA.

Ricapitolando partendo dalle industrie alimentari e delle bevande, (vecchio limite ricavi 45.000,00) commercio ingrosso e al dettaglio (50.000,00), commercio ambulante e di prodotti alimentari (40.000,00),commercio ambulante di altri prodotti (30.000,00), costruzioni e attività immobiliari (25.000,00), intermediari del commercio (25.000,00), attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (50.000,00), attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (30.000,00), altre attività economiche (30.000,00 ),il nuovo limite dei ricavi e/o compensi rimane fissato a 65.000,00 per tutti i codici di attività dal 01.01.2019.I coefficienti di redditività restano immutati, senza alcuna variazione.

Michele Minardi

 

 

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"