dialessandria.it - no photo
dialessandria.it - no photo

Il Decreto Legge 124/2019 (c.d. D.L. Fiscale), nello specifico l’art. 22, ha istituito una norma per il calcolo di un  credito d’imposta sui pagamenti elettronici, cioè quei pagamenti  che avvengono tramite pos o carta di credito ,carte prepagate ,pago bancomat ,ecc che gli italiani rispetto a quanto avviene negli altri paesi della Comunità Europea sono restii a fare ,o comunque fanno in misura molto inferiore rispetto ad una media delle stesse operazioni che avviene in questi  stati ,e , di cui possono usufruire esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

 

Il credito sarà operativo a partire dal 1° luglio 2020, e sarà pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di credito, di debito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, successivamente a tale data.

 

Questa agevolazione sarà utilizzabile solo in compensazione mediante modello F24, di cui a giorni l’Agenzia delle Entrate fornirà un apposito codice a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta o effettuata e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. È bene inoltre considerare che il credito d’imposta non concorre, tra l’altro, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive, cioè l’Irap.

Questo istituto prevede che in capo ai soggetti, operatori finanziari che hanno stati stipulato i contratti che prevedono l’utilizzo di dette apparecchiature con appunto gli esercenti, bar ristoranti panetterie, negozi di calzature, di inviare una Comunicazione.

La norma infatti nello specifico obbliga e   prevede che in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento sopra indicati, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate – entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – le informazioni necessarie a controllare la spettanza del relativo credito d’imposta. A tal proposito, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 181301/2020 del 29/04/2020, sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni.

Inoltre, sempre entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori finanziari dovranno, ed è questo un aspetto fondamentale, trasmettere agli esercenti una serie di informazioni (tra cui l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte), come disposto con Provvedimento della Banca d’Italia prot. 0518286/20 del 21/04/2020.

In base al provvedimento questi soggetti convenzionatori (Banche, altri prestatori di servizi a pagamento per l’accettazione di strumenti di pagamento pressi punti vendita, sia fisici che on-line) devono trasmettere per via telematica agli esercenti le seguenti informazioni:

 

elenco delle operazioni di pagamento effettuate;

numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate;

numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;

prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:

l’ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;

l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;

l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

 

In questo modo il contribuente ha l’esatta conoscenza dell’eventuale credito a lui spettante pari al 30% delle commissioni addebitate, che potrà indicare sul Modello F24, sezione Erario con il Codice relativo a valere su questa specifica agevolazione.

In poche parole tutto fa come si suole dire; molto dipende dal numero delle transazioni che ogni singolo esercente fa nell’arco della giornata e del mese nel suo complessivo.

Più operazioni vengono fatte, dunque più scontrini che comunque vengono gravate dalle commissioni addebitate, a prescindere, più credito d’imposta spetta.

Bonus POS, c’è il codice tributo per il credito d’imposta

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entra istituisce il codice tributo “6916”. Nel documento vengono riportate anche le modalità di compilazione del modello F24.

 

Saranno gli esercenti che vorranno ricevere il Bonus Pos a dovere comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie per verificare se il credito d’imposta e se esistano tutti i requisiti per accedere all’agevolazione e in che termini.

Come scritto sopra si deve compilare il modello F24, si indica in uno dei righi del modello il codice tributo nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Vanno compilati indicando il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione sulla quale esercitare il credito d’imposta, i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Michele Minardi

 

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"