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Per chi è un professionista o imprenditore titolare di una partita Iva è di fondamentale importanza aggiornarsi sulle ultime novità riguardanti i regimi fiscali a seguito della modifica apportata dalla nuova legge di bilancio che a introdotto la Flat Tax,cioè la cosiddetta imposta piatta.

Il regime forfettario è stato originariamente introdotto con la Legge di stabilità 2015, per poi essere modificato con la Legge di stabilità 2017 e, infine, con la Legge di bilancio 2019. Questo, andando a sostituire i precedenti regimi agevolati, è perciò diventato il nuovo regime naturale per tutti quelli che cominciano un’attività di impresa, arte o professione, o che la svolgono già. Al fine di poterlo applicare devono essere posseduti determinati requisiti.

Ma, prima di tutto, che cos’è il regime forfettario? Come funziona? Quali sono i requisiti per accedervi e le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019?

Regime forfettario 2019 | Cos’è e come funziona

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva cosiddetta agevolata. Esso è stato introdotto con la Legge di stabilità 2015, per poi essere completamente riformato l’anno successivo. Infine, le ultime modifiche che lo riguardano sono contenute nella Legge di bilancio 2019.

Con il regime forfettario il reddito di un titolare di partita Iva viene tassato a forfait, sulla base cioè di un indice di redditività che cambia sulla base del tipo di attività svolta dal contribuente.

Ma quali sono, quindi, le modifiche introdotte dall’ultima manovra finanziaria anche alla luce della nuova flat tax?

Dal 1 gennaio 2019, infatti, ci sono nuovi requisiti di accesso, permanenza e tassazione per quanto riguarda le partite Iva che utilizzano questo regime fiscale agevolato; in merito ai requisiti di accesso, l’adesione al regime forfettario è  concessa a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, che nell’arco dell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 65 mila euro.

Sono stati aboliti, sempre per effetto della nuova manovra finanziaria, i limiti differenziati in base al codice ATECO: se infatti vengono esercitate contemporaneamente attività contraddistinte da differenti codici attività (gli ATECO, per l’appunto) si considera il limite più elevato dei ricavi relativi alle varie attività.

Per quanto riguarda il meccanismo di tassazione da applicare su ricavi e compensi per i soggetti fiscali che applicano il forfettario, con l’introduzione della flat tax le partite Iva con un fatturato fino a 65 mila euro sono soggette al 15 per cento. Se invece il reddito annuo è tra i 65 mila e i 100 mila euro, dal 2020 in poi la tassazione sale al 20 per cento. Se l’attività è invece una start up, la tassazione prevista è del 5 per cento.

Coloro che applicano questo regime, per altro, sono titolati ad usufruire di un regime di maggior favore anche in ambito previdenziale; ad essi viene cioè applicata una riduzione

del 35 per cento sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali a seguito di specifica richiesta all’Inps.

Per quanto riguarda, infine, le partite Iva con regime dei minimi, chi non ha superato i cinque anni di applicazione ed è ancora sotto i 35 anni di età può continuare ad applicare l’imposta sostitutiva al 5 per cento (sempre nel rispetto dei limiti nei ricavi e delle condizioni dei minimi).

Ulteriori novità circa questo regime introdotte con la Manovra 2019, inoltre, riguardano l’abolizione del limite di 5 mila euro lordi per l’acquisizione di lavoro dipendente, accessorio, co.co.pro., associazione in partecipazione e lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore, di quello di 20 mila euro per l’acquisto di beni mobili strumentali e, infine, di quello di 30 mila euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.

Regime Forfettario 2019-Requisiti di accesso

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda i requisiti di accesso al regime forfettario. Dal 1 gennaio 2019, infatti, possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professione che, nell’anno precedente (in questo caso il 2018):

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro)
  • non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
  • non abbiano il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario

Al contrario, per quanto riguarda le clausole di esclusione, non possono accedere al regime forfettario le partite Iva che:

  • hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del soggetto che applica il forfettario;
  • esercitano un’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti (ovvero nei confronti di persone comunque riconducibili agli stessi datori di lavoro);
  • non risiedono in Italia (a meno che non provengano da un paese membro dell’Ue o appartenente allo spazio economico europeo e producano almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo nel territorio nazionale);
  • in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricato (o porzioni di esso), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

Regime Forfettario 2019- Obblighi / Esoneri

Nel caso in cui, quindi, un soggetto fiscale, dopo aver attentamente valutato costi e benefici, scelga di aderire al regime forfettario, è obbligato a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali
  • certificare e conservare i corrispettivi
  • presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
  • versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni all’interno dell’Ue e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge (questo, nello specifico, è da valutare caso per caso anche in base al volume di ricavi e alle normative vigenti)
  • conservare le fatture ricevute ed emesse

Mentre è esonerato:

  • dal versamento dell’Iva (di contro, naturalmente, non è possibile detrarre l’Iva a credito)
  • dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
  • della registrazione degli acquisti
  • della tenuta e conservazione dei registri
  • della dichiarazione e comunicazioni Iva
  • della comunicazione dati fatture (il cosiddetto spesometro)
  • della comunicazione black list
  • della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
  • della fatturazione elettronica (ad ogni modo, anche se non esiste un obbligo come per altri professionisti, è possibile usufruire di questo strumento)

Regime Forfettario 2019-Indici di Redditivita’ / imposta

Infine: come si calcola la flat tax con il regime forfettario? Al fine di calcolare il reddito imponibile di un soggetto fiscale in regime forfettario è necessario applicare al volume complessivo dei ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività relativo al proprio codice attività (ATECO). Qui di seguito i coefficienti per le differenti tipologie di attività:

  • Commercio al dettaglio e all’ingrosso: 40 per cento
  • Servizio di alloggio e ristorazione: 40 per cento
  • Industrie alimentari e delle bevande: 40 per cento
  • Commercio di alimenti e bevande: 40 per cento
  • Commercio ambulante non alimentare: 54 per cento
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 78 per cento
  • Altre attività economiche: 67 per cento
  • Costruzione e attività immobiliari: 86 per cento
  • Intermediari del commercio: 62 per cento

Dalla cifra ottenuta, poi, vanno sottratti i contributi obbligatori ai fini previdenziali. A questo punto verrà ottenuta la base imponibile alla quale applicare la flat tax al 15 per cento.

Per meglio identificare i Coefficienti di Redditività associati al nuovo limite unico dei Ricavi e dei Compensi di euro 65.000, che consentono l’accesso al regime agevolativo forfettario, di seguito riportiamo nella Tabella codici ATECO dei diversi settori di attività previsti per il 2019:

Settore di attività Codici ATECO Ricavi/Compensi limite 2019 Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10, 11 65.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 65.000 40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81 65.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 65.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 65.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 65.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 65.000 40%
Attività professionali 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 65.000 78%
Altre attività economiche 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 65.000 67%

 

Infine, quali sono le scadenze per il versamento delle tasse per le partite Iva in regime forfettario? Devono essere osservate, sostanzialmente, le stesse date per le scadenze Irpef, quindi:

  • Tra il 30 giugno e il 30 novembre dell’anno d’imposta va versato l’acconto flat tax
  • Entro il 30 giugno dell’anno successivo va versato il saldo flat tax

 

 

Altre cose da sapere

 

Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (ossia al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.

contributi previdenziali obbligatori(compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia: non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).

Flat Tax 5% per le start up 2019

Per le cd. start up, ovvero le imprese che iniziano l’attività nel 2019, nei primi cinque anni di attività (ossia nell’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi), viene prevista la riduzione al 5%(ovvero ad un terzo) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, a condizione che:

  1. a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. b) l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  3. c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

 

Particolarita’

 in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVAnella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta che si rende dovuta in un’unica soluzione.

 

Altre peculiarità del regime.

 

Relativamente al regime contributivo, chi esercita attività d’impresa può, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.

Ai fini della determinazione ‘forfettaria’ del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente.

Le uniche ‘spese’ che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati per obbligo di legge.

 

I Ricavi ed i Compensi rilevano secondo il principio di cassa: assumono rilevanza quelli effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.

 

Uscita dal Regime Forfettario

Il contribuente potrà uscire dal regime agevolato in tre ipotesi:

  • per opzione e con vincolo triennale, ovvero chi possiede i requisiti per accedere al regime forfetario, ha la possibilità di non applicarlo o di abbandonarlo, optando per il regime ordinario.  L’opzione si esercita per il tramite di un comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio trascorso il quale si rinnova tacitamente per ogni anno successivo, fino a quando permane la positiva applicazione del regime ordinario.
  • per legge, qualora venga meno una delle condizioni indispensabili per accedere al regime, ovvero qualora si verifichi una causa di esclusione.
  • per accertamento definitivo, ove sia fornita la prova del venir meno di una delle condizioni di accesso, oppure la sussistenza di una delle cause di esclusione.

 

Imposta  sostitutiva

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, suppletiva dell’Irpef e delle relative addizionali, come pure dell’IRAP.

 

 Fatturazione elettronica

La semplificazione di maggior interesse per i beneficiari del regime forfettario è rappresentata dall’esenzione dalla fatturazione elettronica, assurta a regola generale dal gennaio 2019. Più in particolare, coloro che beneficiano del regime forfetario vengono esentati dal versamento dell’Iva, restando in tal modo privi del diritto alla relativa detrazione.

Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva bensì dovranno riportare la dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L 194/2014”

Nelle fatture di importo maggiore a € 77,47 occorre apporre una marca da bollo da € 2,00, ad eccezione delle fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario risulta debitore dell’imposta.

Michele Minardi

 

 

 

 

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"