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La scheda carburante ormai sta, salvo clamorosi dietrofront, per lasciarci, e passare il testimone alla fattura elettronica.

Infatti dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, cioè di imprese dovranno essere documentati con la fattura elettronica.

Tale nuova procedura, voluta fortissimamente dall’Agenzia delle Entrate, è considerata a torto o ragione la nuova frontiera della documentazione fiscale anti evasione fiscale.

Nel settore dei carburanti e idrocarburi sono molto forti le frodi e l’evasione sulle imposte, dunque questa operazione o restyling, si è resa necessaria per contrastare questo fenomeno, sempre attuale e pernicioso, causa di ingenti perdite e/o mancati incassi, allo stato centrale.

Da tempo è nota la criticità, connessa alla compilazione del documento in maniera abbastanza disinvolta, attraverso timbrature apposte sulle schede da parte di qualche soggetto passivo IVA, in quanto cliente di gestori di carburante compiacenti, per gonfiare a dismisura i costi, e dunque evadere imposte dirette e indirette.

Già da anni si stava lavorando ad un superamento della scheda che era sotto lo sguardo vigile e attento dell’Amministrazione finanziaria; quindi finalmente dopo tanto parlare, l’ansia da compilazione della scheda finirà, perché passeremo ad un nuovo strumento previsto dalla legge di bilancio, appunto la fattura elettronica, e il vecchio modello cartaceo che eravamo abituati a compilare non senza qualche patema d’animo, potrà andare in “pensione”.

La scheda come la conosciamo noi, era stata introdotta dall’art. 2 della legge n. 31/1977 ed attuata dall’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997), ora dopo numerosi anni dal suo ingresso, circa fa, la scheda carburante ci lascia e passa a miglior vita ….

La legge di Bilancio 2018, infatti, ne ha previsto l’abrogazione; dunque a decorrere dal 1° luglio 2018, viene introdotto l’obbligo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili, naturalmente tale previsione vale ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo.

Tuttavia chi pagherà cash non potrà contabilizzare il carburante acquistato nella propria contabilità, e dedurre quindi il relativo costo e l’imposta a credito che ne scaturisce.

Già da diversi anni però ,era stato previsto in base alla circolare N° 42 /E/2012,una deroga alla disciplina vigente ,che prevedeva ,attraverso una opzione,l’esonero della compilazione della stessa per quelle imprese o soggetti passivi iva ,che avessero acquistato carburante per autotrazione  esclusivamente con carta di credito o bancomat,cioè mediante quello strumento chiamato “moneta elettronica(comma 3-bis all’art. 1, D.P.R. n. 444/1997, introdotto dall’art. 7, comma 2, lettera p), D.L. n. 70/2011).

Ora, con questa previsione, invece, viene introdotto nell’art. 164 TUIR un nuovo comma 1-bis, il quale dispone che le spese per acquisto di carburante per autotrazione, saranno deducibili solo se effettuate sempre esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Anche ai fini IVA, è prevista una analoga norma, l’introduzione all’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, l’acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante pagamenti tracciabili, e non più con altri mezzi, tipo contante.

Inoltre è stata anche disposta l’abrogazione del D.P.R. n. 444/1997, che per molti anni ha regolamentato l’obbligo di una puntuale tenuta della scheda carburante, quale documento sostitutivo della fattura.

Poiché questo documento, cioè la scheda carburanti, ai fini del D.lgs. n. 74/2000, è assimilato alla fattura, le indagini del Fisco, anche attraverso la Guardia di Finanza, nonché accertamenti mirati, hanno nel tempo portato a contestare ai contribuenti la falsità materiale nella compilazione della scheda.

Le ripercussioni, si avevano anche in ambito penale, a causa del “gonfiamento” artificioso di quei costi che, a quel punto, in quanto certificano operazioni economiche oggettivamente inesistenti, per eccesso di “fatturazione”.

La notizia positiva per i contribuenti è la fine dell’ansia burocratica nel dover compilare queste schede, per evitare contestazioni, l’ossessione o l’incubo di avere tralasciato qualche dato, non aver riportato i chilometri, alla fine del mese o del trimestre, o la mancata firma da parte del gestore dell’impianto.

Secondo la Corte di Cassazione (n. 8699/2014), la detrazione dell’IVA relativa al carburante e la deduzione dei costi sono da sempre subordinate ad una loro sottoscrizione e completa compilazione in ogni loro parte, nonché (Cass. n. 28243/2013) alla presenza di tutti i dati idonei ad identificare chilometraggi percorsi, veicolo e dati del gestore del distributore.

Ora per effetto della nuova normativa, tutto questo finirà e la vecchia scheda carburanti passerà il testimone al nuovo strumento anti frode, di cui si è detto sopra.

Dunque concludendo chi utilizza l’auto per motivi di lavoro sarà tenuto a prestare attenzione alle nuove regole, e già fin da ora i rifornitori di benzina dovranno adeguarsi al fine di rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica già nel 2018.

Di conseguenze, si consiglia ai lettori potenzialmente interessati di iniziare ad attivare una carta e/o un’utenza della compagnia petrolifera presso i cui distributori ci si rifornisce, con quella si pagano i rifornimenti; a fine mese verrà automaticamente emessa la fattura riepilogativa, solo elettronica a partire dal prossimo 1° luglio.

Però appare anche evidente che tale nuova disciplina presenta delle criticità; infatti il nostro benzinaio ogni volta che un cliente dotato di partita iva (imprenditore, o soggetto che viaggi su auto aziendali) deve emettere fattura elettronica, anche solo per una operazione.

Si attende dunque un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia sulle nuove modalità applicative della nuova norma, e che dissipino i dubbi sulla portata della stessa.

Michele Minardi

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"