Pignoramento possibile e più veloce anche da parte dagli enti locali: le novità in tema di riscossione dei tributi locali della Legge di Bilancio 2020.
Con la manovra 2020, arrivano novità anche sul fronte della riscossione delle tasse da parte degli enti locali. Le nuove norme sono contenute nell’art. 96 del Disegno di Legge di Bilancio, che introduce l’accertamento esecutivo anche per i tributi locali con lo scopo principale di agevolare e velocizzare il recupero dei tributi mediante gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 da parte di Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e Consorzi tra gli enti locali e disincentivare l’evasione di tasse come IMU, TASI, TARI e non solo.
Perché le misure diventino efficaci sarà necessaria però l’emanazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione. Nel frattempo vediamo quali sono i principali cambiamenti.
Pignoramento veloce anche per tributi locali
Una delle grandi novità riguarda l’applicazione anche ai tributi locali del meccanismo dell’accertamento esecutivo già utilizzato per le imposte statali: l’atto di accertamento può essere notificato con i requisiti di titolo esecutivo, senza dover ricorrere alla successiva cartella di pagamento o all’ingiunzione.
In pratica, l’ente locale, come il Comune o la Regione, può chiedere il pignoramento del conto corrente del contribuente e avviare tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa (fermo amministrativo, ipoteca o, appunto, il pignoramento) già dopo la mancata risposta all’avviso di accertamento e all’intimazione di pagamento, senza dover attendere i tempi di iscrizione a ruolo del debito (e quindi la cartella esattoriale).
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L’avviso di accertamento dovrà contenere l’intimazione ad adempiere, ovvero l’avvertimento che, decorsi i termini per ricorrere (60 giorni), l’atto acquisirà efficacia di titolo esecutivo si procederà con il pignoramento del conto corrente. L’avviso dovrà anche contente l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione della somma richiesta. In caso di ricorso da parte del contribuente, le azioni esecutive restano bloccate per 180 giorni (120 giorni, nel caso in cui il riscossore coincida con il soggetto che emesso l’accertamento).
Prima di procedere al pignoramento, al fermo amministrativo e all’iscrizione dell’ipoteca, al contribuente moroso, in presenza di debiti di importo non superiore a 10.000 euro, verrà inviato un sollecito di pagamento. Il debitore avrà quindi la possibilità di regolarizzare la propria posizione, pagando il debito anche a rate, da un minimo di 4 fino ad un massimo di 72 rate, in base all’importo del debito. Il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) nell’arco di sei mesi e nel corso del periodo di rateazione comporterà la decadenza automatica dal beneficio accordato e la possibilità per l’ente di riscuotere l’importo residuo immediatamente e in unica soluzione.
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In aggiunta a quanto sopra esposto, sempre per agevolare la riscossione da parte degli enti locali, questi d’ora in poi potranno accedere direttamente e gratuitamente ai dati e alle informazioni dei debitori presenti nell’Anagrafe Tributaria. Ricordiamo poi che con la manovra 2020, per tutti i contribuenti, c’è l’estensione del ravvedimento operoso a tutti i tributi locali (come IMU, TASI e TARI).
Michele Minardi