In Italia vi sono tantissimi studenti lavoratori ovvero persone che mentre lavorano decidono di completare il loro ciclo di studi e ciò succede nei vari ambiti lavorativi. Ad esempio per le lavoratrici del settore domestico, assistenti familiari, colf e baby-sitter, il diritto allo studio è sancito e tutelato dal Contratto Collettivo del Lavoro domestico.
Ciò vuol dire che il datore di lavoro non può ostacolare questo principio ma le ore di permesso richieste vanno concordate tra le parti, compatibilmente con le esigenze della famiglia presso cui si presta servizio. Sono previste tre circostanze distinte per le quali vengono riconosciute tutele differenti:
Caso 1: la lavoratrice chiede ore di permesso per frequentare scuole dell’obbligo o corsi professionali. Il datore di lavoro non deve retribuire i permessi richiesti. In accordo tra le parti queste ore potranno essere recuperate successivamente.
Caso 2: la lavoratrice ha bisogno dei permessi per sostenere un esame che coincide con il suo orario di lavoro. Il datore di lavoro deve retribuire le ore richieste.
Caso 3: la lavoratrice si iscrive a un corso di formazione professionale per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. Il datore di lavoro può concedere e retribuire fino a 40 ore nell’arco dell’anno. Questa circostanza, però, viene riconosciuta ai soli contratti a tempo pieno, indeterminato e in essere da almeno 12 mesi. Stessa cosa vale se le ore di permesso sono necessarie per la partecipazione a corsi di formazione finalizzati al rinnovo del titolo di soggiorno.
La lavoratrice, per poter usufruire di questo diritto, deve presentare al datore di lavoro la documentazione attestante la frequenza. In ogni caso le ore di permesso non possono essere cumulate negli anni.