Quali agevolazioni per le imposte-2021 prossime da pagare quali tari-imu-tosap
Come sempre in questo periodo i contribuenti sono alle prese con i versamenti di alcune imposte locali che ogni anno sono tenuti a versare; tra queste figurano e vi sono la Tari, prima a scadere, e poi successivamente l’Imu. La prima è la tassa sui rifiuti che colpisce chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che siano potenzialmente suscettibili di produrre o generare rifiuti. La tari ha diverse tariffe che possono essere diverse in base alla zona di residenza, alle dimensioni o grandezza degli immobili e alla composizione del nucleo familiare. La seconda imposta invece è l’imposta sugli immobili. Come accade da numerosi anni i contribuenti sono chiamati a versare tali tributi, pur tuttavia sono previste esenzioni e agevolazioni che determinano un minor versamento per i contribuenti ed in alcuni casi anche un azzeramento totale delle imposte dovute
Quando invece parliamo dei tributi chiamati Tosap e Cosap, si fa riferimento a quei tributi che interessano gli imprenditori titolari di imprese per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. In questo caso per questa tipologia di tributi bisogna fare un distinguo in quanto per via della pandemia e della chiusura disposta a seguito del lockdown hanno beneficiato per il 2021 di alcune proroghe previste proprio a seguito dell’emergenza sanitaria.
A seguito dell’approvazione del Decreto Sostegni, sono stati accolti diversi emendamenti con alcune importanti novità. Tra queste ci sono delle agevolazioni di imposte: infatti sono state previste riduzioni per l’imposta l’Imu.
Come tutti ormai sanno da tempo è risaputo che la prima casa è esente da Imu, a meno che la stessa non sia registrata o accatastata in Agenzia del territorio come casa di lusso, casa signorile, villa o castello, (categorie A/1, A/8 ed A/9). Naturalmente come la prima casa anche le relative pertinenze godono dell’esenzione dal pagamento dell’Imu, cioè seguono la destinazione dell’immobile principale cui sono legate.
Alcune esenzioni o agevolazioni sono previste da norme dello Stato, mentre invece altre sono previste da norme o regolamenti a carattere locale, attraverso le delibere comunali. Dunque prima di pagare la prima cosa da fare è consultare i suddetti regolamenti e le delibere comunali per verificare e conoscere le eventuali agevolazioni previste. Naturalmente parliamo delle delibere dei comuni dove hanno sede gli immobili posseduti.
L’articolo 1 comma 747 della Legge n. 160/2019, ha previsto la riduzione del 50% dell’importo dell’imposta Imu (o meglio, della base imponibile su cui si calcola l’imposta), per quei fabbricati detenuti ma che sono di fatto dichiarati inagibili, inabitabili o di fatto non utilizzati. Questa riduzione del 50% si applica solo per i periodi dell’anno in cui queste condizioni sono presenti. Dunque si dovrà presentare una dichiarazione (dichiarazione Imu) entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni, allegando ad esempio una attestazione di un tecnico sul fatto che l’immobile sia effettivamente inagibile o inabitabile.
E’ prevista anche una riduzione del 50% anche sulla casa concessa in comodato gratuito a un figlio ,che deve risultare da un atto di comodato che deve essere registrato; questa condizione permette di usufruire di questa agevolazione con pagamento del 50% dell’imposta. Però per essere valida la riduzione viene concessa a condizione che chi la riceve utilizzi l’abitazione come abitazione principale.
Anche per il proprietario dell’immobile dato in comodato gratuito è previsto che per godere di tale agevolazione e dunque della relativa riduzione del 50 % il proprietario dell’abitazione deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso o dato in comodato. Inoltre la norma cita che deve possedere un solo immobile in Italia, o non più di due immobili entrambi nello stesso Comune, uno dei quali adibito a propria prima casa
In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni è stata inoltre disposta l’esenzione della prima rata Imu relativamente a quegli immobili posseduti dai soggetti passivi ovvero dai titolari di impresa che possiedono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto. Questa esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi impresa esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Tra le altre agevolazioni previste riferite all’esenzione dell’imposta o alla riduzione di Imu e Tari, vi è quella la novità per l’anno 2021 che riguarda i titolari di pensione estera che risiedono nello Stato che eroga la pensione e che hanno immobili in Italia. Ora come previsto dall’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, questi soggetti possono beneficiare, della riduzione dell’imu al 50% e della riduzione di due terzi della imposta Tari. La condizione precipua da rispettare e che la casa non deve essere stata locata o concessa in comodato a terzi.
Altra agevolazione ai fini Imu che si applica già da qualche tempo, per la quale esiste una riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a terzi, ma con un contratto in regime di canone concordato, come stabilito dalla Legge n. 431/1998. Questo tipo di riduzione è previsto dal punto di vista normativo dall’articolo 1 comma 760 della Legge 160/2019.
Agevolazioni imposte: esenzioni per la Tari
Anche per l’imposta Tari sono previste delle esenzioni o riduzioni che sono stabilite in via principale dai comuni, anche in questo caso però è opportuno e necessario prendere visione delle delibere e dei regolamenti locali. Tali esenzioni sulla Tari sono applicabili qualora l’immobile sia disabitato. In caso di possessore dell’immobile ma residente all’estero, o in caso di possesso di aree adibite ad uso stagionale. Però ripetiamo è importante visto che ci sono delle regole applicate su scala nazionale che è necessario conoscere prima di procedere al versamento. Si ricorda che il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative che sono suscettibili ,in grado cioè di produrre rifiuti urbani, dunque non basta non abitare l’immobile per essere esonerati dal versamento Tari.
Nel caso in cui l’immobile o la casa non sia abitata ,per non pagare la tari, e poter chiedere l’esenzione, è necessario rispettare due condizioni: ovvero l’immobile deve essere sprovvisto di utenze attive ai fini di gas, luce e acqua e nello stesso non dovranno esserci arredi, in generale bisogna dimostrare l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in quanto oggettivamente inutilizzabile.
Per quanto concerne sempre l’imposta Tari , sulla casa utilizzata soltanto per pochi mesi all’anno, ebbene in questo caso potrebbero essere previste delle riduzioni. Il tributo è a carico del soggetto utilizzatore dell’immobile, e nell’ipotesi di utilizzo breve e temporaneo dell’immobile , di durata non superiore a sei mesi, la Tari non è dovuta dall’utilizzatore, ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Per i non residenti, cioè coloro che vivono per la maggior parte dell’anno in un’altra casa, il Comune deve applicare una riduzione dell’imposta e solitamente, sono le relative delibere a stabilirne la percentuale.
Infatti il Comune può stabilire esenzioni o riduzioni nei casi elencati qui di seguito.
1)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
2)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
3)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
4)fabbricati rurali ad uso abitativo.
All’articolo 6 della bozza del Decreto Sostegni bis è inoltre specificato che “In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari”.
Adesso vediamo le agevolazioni a valere sulle imposte denominate : Tosap e Cosap: queste imposte colpiscono come soggetti passivi i titolari di imprese per l’occupazioni di suolo o spazio pubblico, come detto sopra. Naturalmente l’emergenza da Coronavirus ha messo a dura prova l’esercizio delle attività creando una emergenza nell’emergenza. Infatti con l’emergenza sanitaria e il distanziamento sociale tra le persone, è aumentata la necessità in particolare per quelle attività quali ristoranti e bar, di cercare di sfruttare maggior suolo pubblico nello svolgimento delle relative attività. La Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) fa riferimento alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nei luoghi più disparati quali strade, corsi, piazze e comunque sui beni che appartengono al demanio e al patrimonio indisponibile di Comuni e Province. Il soggetto passivo che deve versare il tributo al Comune o alla Provincia, è normalmente in genere il titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione per l’occupazione del suolo. La disciplina per la riscossione del tributo è affidata all’ente territoriale, tenuto ad approvare il relativo regolamento.
La norma distingue le occupazioni permanenti e quelle temporanee e inoltre è prevista la graduazione e la determinazione della tassa a seconda di dove è ubicato l’immobile o l’area dove viene svolta l’attività dunque dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. Questa si determina in base all’effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. La stessa normativa (D.Lgs. n. 507/1993) individua naturalmente i casi di esenzione. Il legislatore (art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997) autorizza i Comuni e le Province, con apposito regolamento, ad escludere l’applicazione della TOSAP e ad assoggettare l’occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone (COSAP) da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa.
Vediamo adesso in breve sintesi le agevolazioni per il versamento delle imposte e anche gli esoneri dovuti alla pandemia da Covid 19.
Il pagamento della Tosap e del Cosap è stato in diverse occasioni prorogato dai decreti varati dal Governo nel 2020 e portato al 31 marzo 2021. L’ultimo decreto, (decreto “Sostegni”) varato dal Governo Draghi ha stabilito (art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41/2021) l’ulteriore proroga del versamento del TOSAP/COSAP dal 31 marzo al 30 giugno 2021, poi ancora successivamente prorogato in fase di conversione al 31 dicembre 2021.
Questo esonero riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, si tratta in particolare delle seguenti attività:
a)attività di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie);
b)esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia;
c)attività di cui ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d)esercizi per la somministrazione di bevande, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
e)le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.
Si ricorda che dal primo gennaio 2021 i tributi Tosap e Cosap (insieme alle altre imposte per la pubblicità) confluiscono nel canone unico patrimoniale.
Sempre in tema di agevolazione le domande per la concessione del suolo pubblico come vanno compilate e a chi vanno presentate?
Ebbene il decreto “Sostegni” ha prorogato come scritto sopra fino al 31 dicembre 2021 la modalità semplificata per presentare le domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, o ampliamento di superfici già concesse.Queste domande fino al 31 dicembre 2021, vanno presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina del SUAP (Sportello unico delle attività produttive di cui al D.P.R. n. 160/2010), il quale prevede precise indicazioni in merito alla presentazione delle stesse.
Michele Minardi