“Saldi invernali”: dal 4 gennaio 2025 al 1° marzo 2025 compreso;
“Saldi estivi”: dal 5 luglio 2025 al 30 agosto 2025 compreso.
L’inizio delle vendite dovrà essere comunicato con l’affissione, almeno 3 giorni prima, da parte dell’esercente di un cartello di informazione per il pubblico.
Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso dovrà essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che dovrà comunque essere esposto al pubblico.
Le pubblicità sui saldi dovranno essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore e dovranno contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l’indicazione della durata della vendita.
Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati, sarà necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.
Nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sarà vietato l’uso delle dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.
Nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi, saranno vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.