Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate con l’emanazione della circolare 02 Luglio N° 13 ha fornito i primi chiarimenti, in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica, che da qualche tempo sta agitando e creando apprensioni ai titolari d’impresa e più in generale al mondo delle piccole e medie imprese, anche quelle più piccole le cosiddette micro imprese costituite in forma individuale.
Infatti in data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 79, che ha previsto:
il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale; fino al 31 dicembre 2018, per le medesime cessioni continueranno a valere e mantenute le modalità di documentazione dell’operazione effettuata ,precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione (si veda l’articolo 1, comma 1, lettera b).
Alla luce di tale provvedimento e delle richieste di chiarimenti giunte da più parti in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi relativi all’applicazione delle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2017, l’Agenzia ha inteso fornire con la circolare di ieri, le risposte ai principali quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti.
I nuovi chiarimenti riguardano, in particolare:
tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica;
ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica;
termini di trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio,
modalità di inoltro di una fattura scartata;
fatturazione elettronica e appalti;
modalità di registrazione e conservazione;
In merito al primo punto relativo alle tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica, viene precisato che sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta, dunque tra soggetti iva .
Restano escluse le vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista)
Per espressa previsione di legge (si veda l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”).
Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.
Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 definiscono i seguenti codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane:
“27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98);
“27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98);
“27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%);
“27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).
Qualora al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra riportate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.
Michele Minardi