In diverse occasioni e può capitare di effettuare dei pagamenti a favore del coniuge che magari è beneficiario di una detrazione per una certa tipologia di spesa .
Vediamo con le norme sulla tracciabilità cosa succede quando appunto come detto sopra si effettuano pagamenti per conto di altro soggetto.
Il pagamento effettuato da soggetto diverso dal beneficiario della detrazione 19% spetta ugualmente se riconducibile al beneficiario.
La detraibilità delle spese per il 19% dalla imposta lorda spetta anche se il pagamento è effettuato dal coniuge con propria carta di credito in favore del coniuge beneficiario della stessa nel caso di conto corrente bancario cointestato.
Dalla co -intestazione del conto si evince che il coniuge sia titolare della spesa e non conta chi, in questo caso, esegua materialmente il pagamento.
Questo chiarimento è molto importante in quanto sovente ci si imbatte in operazioni di questo tipo e sorgeva il dubbio di come era opportuno comportarsi in sede di dichiarazione dei redditi ,per la detraibilità ed in capo a chi della spesa effettuata.
Finalmente c’è più chiarezza su queste tipologie di spesa ed è quanto emerge dalla risposta a interpello n 431 del 2 ottobre con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che alla luce della tracciabilità delle spese che è utile per avere il diritto alla detrazione del 19% dall’imposta lorda il contribuente può utilizzare la propria carta di credito a lui intestata per pagare le spese detraibili riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.
L’istante cioè colui che ha posto il quesito dichiara di essere titolare di un conto corrente cointestato con la moglie, con firme disgiunte, sul quale vi è una sola carta di credito intestata solo a lui. Le spese oggetto di detrazione fiscale del 19% vengono sostenute utilizzando il conto in oggetto con mezzi riconducibili alla persona che le effettua: l’istante utilizza la carta, il coniuge cioè la moglie utilizza altri mezzi di pagamento quali bonifici o assegni. Alla luce della tracciabilità dei pagamenti delle spese per cui spetta la detrazione fiscale, il contribuente chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito a lui intestata per pagare le spese riferite alla moglie senza perdere il diritto alla detrazione, considerato cosa fondamentale che il conto è cointestato.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a tale interpello chiarisce che la detraibilità del 19% dalla imposta lorda delle spese indicate nell’art 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art 23 del DL n 241/1997(ai sensi dell’art 1 comma 679 Legge n 160/2019). Il comma 680 dello stesso articolo prevede che la disposizione sopra menzionata non sia applicata alle detrazioni per spese mediche (acquisto medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche). La Risoluzione n 108/E del 2014 in materia di erogazioni liberali ai partiti politici ha precisato che per altri mezzi di pagamento si intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte della amministrazione finanziaria. Il nuovo obbligo di tracciabilità non modifica i presupposti stabiliti dall’art 15 del TUIR ossia l’effettivo sostenimento delle spese. Premesso quanto sopra occorre evidenziare che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spese, senza essere rilevante l’esecutore materiale del pagamento. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente. Per ciò che riguarda gli obblighi documentali al CAF o al professionista abilitato il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione o del pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV. In mancanza di queste prove la tracciabilità può essere anche documentata tramite la annotazione in fattura ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme. Considerato tutto questo il contribuente potrà continuare ad utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione perché l’onere è sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa vista la co-intestazione del conto e non rileva il mezzo di pagamento intestato al coniuge.
Michele Minardi