Pochi giorni fa è approdato in GU il testo del Decreto Sostegni bis (numero 123 del 25 maggio 2021) che finalmente dopo tanto battage ha potuto vedere la luce: un decreto molto atteso per motivi che possiamo facilmente immaginare, che destina 40 miliardi di euro in aiuti economici verso molti soggetti, in primis le imprese, poi lavoratori, giovani e famiglie, nonché provvidenze per la salute e i servizi territoriali.

Questo decreto molto importante ha una novità che riguarda il contributo a fondo perduto destinato a sostenere quelle imprese e i lavoratori autonomi e sono veramente numerosissimi quelli che economicamente sono stati danneggiati dall’emergenza epidemiologica, dovuta al propagarsi del virus denominato Covid 19.

Vediamo in breve sintesi com’è strutturato questo nuovo decreto, in linea di massima, gli interventi previsti sono articolati su 7 principali linee di azione:

1)sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;

2)accesso al credito e liquidità delle imprese;

3)tutela della salute;

4)lavoro e politiche sociali;

5)sostegno agli enti territoriali;

6)giovani, scuola e ricerca;

7)misure di carattere settoriale.

Dulcis in fundo la novità del Pacchetto riguardante i contributi a fondo perduto, saranno importantissimi in questo nuovo avvio di ripresa graduale verso la cosiddetta “vita nomale”

Come detto tra le novità più rilevanti, la fa da padrone la nuova misura destinata alle imprese, di contributi a fondo perduto, cioè denaro da non restituire, per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché anche verso enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate, cioè slegate magari ad un determinato codice .

Questo nuovo intervento però è diverso, più complesso e articolato dei precedenti, perché delinea un doppio binario con l’obiettivo forse di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di tentare di fornire un contributo economico (appunto ristoro) magari più in linea o maggiormente allineato con gli effettivi danni economici subiti dai piccoli imprenditori titolari di attività a causa del perdurare degli effetti pandemici da Covid 19. Per tali interventi, è stato destinato uno stanziamento complessivo importante e significativo che ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura del beneficio è articolato e delineata su diverse linee:

L’articolo 1 riassumendo individua due interventi

La prima prevede la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo automatico a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, dello stesso aiuto, cioè il medesimo importo ricevuto con il primo decreto sostegni; oppure un diverso ristoro, cioè importo, ma in questo caso  su nuova domanda, incentrata sul calo di fatturato patito nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto ai precedenti dodici mesi.(01.04.2019-31 Marzo 2020). Poi, a fine anno, sempre su istanza dell’interessato, sarà effettuato un conguaglio alla luce del conto economico; per fare in modo di accelerare i tempi e di ottenerlo, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 andrà presentata anticipatamente, entro il 10 settembre 2021.Il calo del fatturato deve essere di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020.

NEL DETTAGLIO:

 

Replica automatica del “Contributo fondo perduto Sostegni”

Come scritto sopra andiamo a delineare la portata di tale intervento: I primi quattro commi dell’articolo 1 prevedono, in favore dei soggetti già beneficiari del contributo introdotto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021 (vedi “Dl “Sostegni” – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva), il riconoscimento di un ulteriore ristoro economico, di importo identico a quello attribuito nella precedente circostanza. Spetta ai titolari di partita Iva che sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis” che hanno richiesto e ottenuto il “Cfp Sostegni”

Questo nuovo aiuto sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate con accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il primo indennizzo, senza che gli interessati cioè i contribuenti debbano presentare una nuova istanza, inoltre sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, qualora il richiedente nella domanda precedente abbia optato per tale modalità di fruizione in relazione al precedente contributo. Ciò a conferma che la scelta operata in occasione del “Cfp Sostegni” è irrevocabile, non modificabile neanche in sede di attribuzione del “Cfp Sostegni bis”.

Anche questo contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Modalità alternativa, su richiesta del contribuente

I commi da 5 a 15, invece, disciplinano e prevedono un nuovo contributo, alternativo a quello di cui si è  detto sopra (ma, allo stesso modo, fiscalmente irrilevante), anche questo destinato ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Naturalmente per poter accedere a questo nuovo indennizzo, bisogna che ci sia stata una perdita di fatturato mensile ovvero dei corrispettivi di almeno il 30% ma cambia il periodo temporale di riferimento, per la verifica della contrazione, così da tener conto dei mesi in cui le attività sono state condizionate dalle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi: il confronto non deve riguardare i periodi gennaio-dicembre 2019 e gennaio-dicembre 2020 (come invece stabilito per il “Cfp Sostegni” e la sua replica automatica), bensì tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.E’ molto probabile che questa nuova modalità di calcolo consentirà di erogare il contributo a una più vasta platea di contribuenti, facendo in modo di ammettere  al beneficio tanti piccoli imprenditori che si sono visti esclusi dal precedente proprio per carenza del requisito relativo alla perdita di fatturato.

Entità dell’aiuto

Il criterio per determinare l’entità del contributo della nuova misura di sostegno è identico a quello stabilito per il primo contributo, se il richiedente è un soggetto che ha già fruito del “Cfp Sostegni”.

Invece se il soggetto propone domanda in quanto escluso dal primo beneficio,2021, in questo caso l’entità dell’aiuto è più sostanziosa. Infatti, per determinare tale importo, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) si applicano percentuali maggiori rispetto al precedente intervento:

– 90%, in presenza di ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro

– 70%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila

– 50%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione

– 40%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni

– 30%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

 

In ogni caso, l’importo massimo dell’indennizzo corrisposto al singolo beneficiario non può essere superiore a 150mila euro.

Presentazione istanza

Come scritto più volte per ottenere il nuovo contributo alternativo, a quello automatico dove non occorre presentare alcunché, è obbligatorio presentare all’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica, ancora non pubblicata, un’istanza contenente l’indicazione della sussistenza dei necessari requisiti. In tale sede, è possibile esprimere l’eventuale scelta, irrevocabile, per la fruizione sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici della stessa Agenzia delle Entrate)

La domanda la può presentare il contribuente direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega al servizio del “Cassetto fiscale” dell’amministrazione finanziaria. Il contenuto dell’istanza nonchè i termini per la presentazione della stessa saranno fissati da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti tenuti a presentare le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl n. 78/2010) potranno richiedere il Cfp soltanto dopo aver prodotto la comunicazione Lipe riferita al primo trimestre 2021.

 

Considerazione Importante e rapporto con contributo precedente

I contribuenti che, avendo presentato l’istanza, hanno beneficiato del “Cfp Sostegni” e ne ricevono anche la replica ai sensi dei commi 1-4, se pensano o riterranno più vantaggioso, in base ai nuovi criteri esposti , potranno richiedere il ricalcolo del bonus  in base al criterio alternativo, ossia tenendo conto dei nuovi periodi di riferimento per la determinazione del calo di fatturato: confronto tra i periodi aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, anziché tra le annualità 2019 e 2020. In questo modo, il contribuente potrà avere la differenza ossia il maggior importo scaturente dal calcolo effettuato con il nuovo meccanismo, da tale maggior importo però sarà scalata la somma già riconosciuta dall’Agenzia delle entrate tramite accredito diretto o sotto forma di credito d’imposta.

Invece, se dalla istanza presentata per ottenere il contributo alternativo risulta un importo inferiore a quello emerso con la modalità standard, l’Agenzia non prenderà in considerazione l’istanza.

 

Contributo a conguaglio, possibilità di una maggiore e più vasta platea di contribuenti.

Ulteriore ma non insignificante norma è infine la possibilità  in aggiunta al contributo basato sulla contrazione dell’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi (replica del “Cfp Sostegni” oppure quello “alternativo”), i commi del provvedimento da 16 a 27 disciplinano l’attribuzione, alla stessa platea di contribuenti, di un ulteriore contributo, qualora il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura almeno pari alla percentuale che verrà definita con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

Può essere sicuramente che per ampliare tale platea la percentuale sia sicuramente superiore al 30%di quella originari prevista dal primo bonus sostegni, dunque un passo importante dell’Agenzia che forse si è resa conto che quella norma così concepita ha visto mortificate tante speranze andate deluse di un piccolo aiuto proprio per la bassa percentuale di scostamento.

L’importo dell’aiuto, comunque mai superiore a 150mila euro, verrà determinato applicando alla differenza tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate sulla base dei vari provvedimenti anti Covid (articolo 25, Dl n. 34/2020 – “decreto Rilancio”; articoli 59 e 60, Dl n. 104/2020 – “decreto Agosto”; articoli 1, 1-bis e 1-ter, Dl 137/2020 – decreto “Ristori”; articolo 2, Dl n. 172/2020 – decreto “Natale”; articolo 1, Dl n. 41/2021 – decreto “Sostegni”; articolo 1, commi 1-3 e 5-13, Dl n. 73/2021 – decreto “Sostegni bis”), la percentuale che sarà individuata, anch’essa, con decreto Mef.

Anche per il contributo a conguaglio andrà presentata, direttamente o tramite intermediario delegato al “Cassetto fiscale”, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura, un’istanza telematica all’Agenzia delle entrate, specificando che sussistono i requisiti per la presentazione della stessa. L’Agenzia delle Entrate chiarirà con provvedimento le disposizioni attuative della norma. Tale contributo finale potrà essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021, in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre. Tutto questo per velocizzare i tempi e permettere l’erogazione del contributo in tempi più celeri alle imprese in grave sofferenza per il protrarsi della crisi pandemica. Il contributo, come consueto, è irrilevante ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Anche in questo caso, il contribuente può optare per il riconoscimento dell’intero sostegno sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione (senza applicazione degli ordinari limiti in materia di compensazioni e di utilizzo dei crediti), presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

Per l’efficacia delle disposizioni relative al contributo a conguaglio, è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"