Alcuni giorni or sono l’agenzia delle Entrate ha pubblicato con molta tempestività le istruzioni e il modello per permettere ai contribuenti di inoltrare la domanda a partire, stando alle informazioni fino ad oggi di cui disponiamo dal 30 marzo prossimo.
C’è tempo comunque 60 giorni per poter adempiere a tale importante beneficio per gli aventi diritto.
La società Sogei dovrebbe approntare la piattaforma che probabilmente è quella che già si trova nell’area fatture e corrispettivi e dunque i contribuenti o gli intermediari abilitati delegati dai contribuenti stessi possono fare la domanda attenendosi alle istruzioni impartite dall’Agenzia ma che necessitano di alcuni chiarimenti fondamentali.
Infatti tale pubblicazione del provvedimento è anche l’occasione per fare un punto sulla applicazione pratica della norma di cui all’articolo 1 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) che disciplina i nuovi contributi a fondo perduto in favore di aziende e professionisti, non considerando a differenza dei provvedimenti precedenti i codici ateco relativamente all’attività svolta, e dunque rivolta a tutta la platea dei contribuenti molto più vasta e ampia.
Però da una prima lettura del provvedimento e delle note tecniche allegate allo stesso, relative ai contributi a fondo perduto si devono fare delle ulteriori considerazioni e precisazioni che potranno essere di grande utilità per evitare di incorrere in spiacevoli errori nella compilazione del modello di istanza
Si ricorda come scritto sopra ma è opportuno ribadirlo che la domanda potrà essere presentata a partire dal prossimo martedì 30 marzo fino al prossimo 28 maggio 2021.
Diciamo a voce alta che la celerità con cui questa volta l’Agenzia ha emanato le istruzioni e il relativo modello fanno propendere e desumere che probabilmente la stessa abbia fatto tesoro della esperienza maturata con la prima campagna dei contributi a fondo perduto varati con il Decreto Rilancio, che avevano creato non pochi problemi ai contribuenti.
Naturalmente poiché alcune delle norme contenute nei decreti precedenti e su cui l’Agenzia ha fornito chiarimenti e risoluzioni, sono compatibili con il testo del nuovo Decreto, tali norme appunto con le circolari e risoluzioni già pubblicate sul tema dei contributi a fondo perduto nel corso del 2020 restano valide.
Dunque un restyling che ha migliorato senza ombra di dubbio tali istruzioni che al primo impatto sembrano più semplici chiare e funzionali rispetto ad analoghi provvedimenti precedenti, e anche lo stesso modulo si è confermato molto snello anche nella sua formulazione e compilazione.
Una prima differenza importante e che rispetto ai contributi a fondo perduto varati a suo tempo con il Decreto Rilancio emanati dal precedente esecutivo, è stata eliminata la parte dedicata alle attestazioni Antimafia.
Infatti adesso non essendo più necessarie perché il tetto massimo di erogazione del contributo è ora stabilito in 150.0000 euro mentre invece se il limite fosse stato più elevato ed oltre dunque superiore all’importo sopra indicato, ecco che allora sarebbe stata necessaria e obbligatoria la sottoscrizione delle attestazioni Antimafia medesime.
Altra cosa importante e che non è più necessaria l’indicazione dei contribuenti aventi sede in comuni colpiti da eventi calamitosi, una causale non prevista nel testo del Decreto Sostegni e che tante difficoltà ha creato ai richiedenti nelle precedenti domande, nonché all’Agenzia stessa.
Altra cosa importante è che di questo beneficio il contribuente in sede di domanda può, essendoci una casella atta allo scopo esercitare l’opzione di fruizione del contributo sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24
Tale opzione una volta indicata è irrevocabile pur tuttavia ed è questa la cosa importante, l’Agenzia delle Entrate la considererà tale non già fin dalla presentazione della istanza ma dal suo definitivo accoglimento.
Dunque anche se presentata ed accettata la scelta fatta in prima istanza, cioè al momento dell’invio del modello potrà essere modificata fintanto che la stessa domanda non risulterà definitivamente accolta dall’ufficio.
Inoltre se è stata esercitata tale opzione il credito potrà essere fruito per il tramite di apposito codice tributo che verrà comunicato a breve, dall’Agenzia delle Entrate insieme alla decorrenza di tale credito che sicuramente non avrà una scadenza e potrà eventualmente riportato anche in successivi esercizi o annualità successive.
Altra precisazione che giova ricordare e che laddove l’istanza telematica venga scartata e può accadere anche in questo caso si potrà presentare istanza corretta entro i 5 giorni successivi dall’invio telematico.
Questo aspetto è molto importante perché supponiamo che l’istanza venga presentazione nel termine del 28 maggio, e poi scartata dalla Agenzia delle Entrate, or bene si avranno i fatidici 5 giorni di tempo per presentare una nuova istanza corretta, comunque valida anche se il nuovo invio viene fatto in data successiva al limite del 28 maggio.
Nell’eventualità che non si fruisca di questa opportunità per sanare l’avvenuto scarto resta comunque valido sempre l’istituto dell’autotutela.
Secondo l’Agenzia e gli addetti ai lavori per il 30 di marzo non è previsto e non ci sarà un Click Day, però sicuramente è plausibile attendersi un assalto telematico al portale Fatture e Corrispettivi che si trova per chi lo avesse dimenticato nella propria Area Riservata, per il 30 marzo.
Alla luce di quanto accaduto all’inizio, quando si è fatta la prima domanda per il bonus dei 600, potrebbe essere utile per l’occasione l’approntamento da parte di Sogei di un potenziamento della piattaforma via web all’accesso per far fronte ai possibili picchi di accreditamento al portale stesso così da evitare i disservizi riscontrati in altre precedenti occasioni, ricordando come anticipato sopra ad esempio il bonus 600 euro dell’Inps oppure il caos SPID per il bonus monopattini.
Staremo a vedere, nella speranza che possa andare meglio.
Altro campo su cui porre attenzione sul modello è quello relativo alla indicazione nella compilazione del codice IBAN che spesso ha creato problemi lo scorso anno.
Poiché nell’anno ci sono state molte fusioni e incorporazioni nel nostro sistema bancario, che hanno visto sportelli e relativi clienti trasferiti da una banca all’altra, dunque una vera e propria rivoluzione si consiglia tutti i contribuenti di fare un accertamento presso la propria banca per un riscontro del proprio iban posseduto e che corrisponda, altrimenti si corre il rischio di fare un buco nell’acqua e compromettere l’esito di riuscita della domanda stessa.
Una delle predette operazioni, particolarmente importante per la sua dimensione, coinvolge gli sportelli di UBI Banca che verrà operativamente incorporata in Banca Intesa ed avrà i suoi effetti operativi dal prossimo 12 aprile.
Però anche in un caso come quello sopra prospettato, non ci dovrebbero essere problemi considerando che in casi straordinari il vecchio iban ha ancora un certo numero di mesi di validità davanti a sé, e dunque il sistema dovrebbe consentire un indirizzamento dal vecchio al nuovo codice IBAN; tuttavia per evitare sorprese sarebbe bene comunicare direttamente il nuovo IBAN.
Quindi è meglio quindi un giorno in più di attenzione nella compilazione che il concreto rischio di errare la domanda e non avere il contributo.
Altra cosa importante è quella che riguarda la cosiddetta vigenza della partita Iva, cioè la sua esistenza ad una certa data, infatti seguendo le istruzioni si dice che la partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, vuol dire che a quella data non deve essere cessata, ed inoltre non deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021, tradotto non deve essere iniziata l’attività da quella data.
Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza
In altre parole: non è possibile fare i “furbetti”, per cui se il modello di apertura della partita IVA viene inviato con effetto retroattivo, considerando i famosi 30 giorni di retroattività, che è possibile fare, in quanto ammissibile, la data da considerare ai fini del Decreto Sostegni sarà quello dell’invio del modello.
Sempre parlando di contributi a fondo perduto è importante porre la massima attenzione e cautela per chi ha aperto o iniziato l’attività nel 2019.
Infatti tra le istruzioni del modello e il testo del decreto c’è qualche discrasia su cui è importante porre la massima attenzione. Come detto la determinazione dei contributi a fondo perduto per chi ha aperto la Partita IVA nel 2019 necessita di particolare attenzione: il testo del decreto prevede una apposita modalità di calcolo non priva di rischi o errori interpretativi, e non solo da parte del contribuente.
La domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni deve essere predisposta con particolare attenzione dai contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2019.
Cosa prevede infatti Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni:
“4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 …”
Lo stesso comma conclude con la previsione di una specifica disposizione per chi ha intrapreso la propria attività nel 2019:
“… Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”
Dunque si può affermare senza ombra di dubbio che chi ha aperto la Partita IVA nel corso del 2019 il requisito della perdita di fatturato del 30% non sia necessario.
Vediamo cosa è previsto nel successivo comma 5 dello stesso articolo 1 del DL 41/2021 in materia di contributi a fondo perduto; infatti si legge che:
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019….”
Anche in questo caso lo stesso comma si conclude con una specifica da applicare per i contribuenti che hanno aperto la partita iva entro l’anno 2019
“… Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”
Ecco quindi la seconda regola, per effetto della quale chi, ad esempio, ha attivato la Partita IVA a giugno 2019, ai fini del calcolo della media mensile 2019, deve tener conto del solo fatturato del periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre.
Si fa il conteggio partendo dal mese successivo all’apertura della partita iva; il mese di inizio viene abbuonato.
Evidentemente chi ha attivato la Partita IVA nel mese di dicembre 2019 non potrà determinare la media del 2019, per cui avrà diritto al contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche.
Vediamo adesso cosa prevede dell’articolo 1 il comma 6:
Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.”
Facendo una breve disamina e riassumendo si può affermare relativamente ai soggetti che hanno aperto la Partita IVA dal 1° gennaio 2019:
Comma 4: non deve necessariamente avere subito un calo di fatturato del 30%;
Comma 5: deve calcolare i contributi a fondo perduto applicando il coefficiente di cui al corrispondente scaglione di fatturato sulla perdita emergente dal raffronto delle medie mensili del 2019, determinata come specificamente previsto, e del 2020;
Comma 6: ha comunque diritto all’importo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
C’è dunque una incongruenza tra il testo del Decreto Sostegni ed il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di contribuenti a fondo perduto per chi ha aperto la partita IVA nel 2019
Questa lettura del testo normativo non collima però con quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo scorso laddove al punto 2.4 si legge che:
“Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo”
L’Agenzia delle Entrate sembra voler quindi riconoscere l’importo del contributo emerso dal raffronto delle medie mensili 2019-2020, fermo restando il diritto ai minimi, nel solo caso ove la differenza non sia inferiore al 30%.
Dunque massima cautela nella domanda per i contributi a fondo perduto per coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2019: il punto 2.4 del provvedimento Ade non corrisponde a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.
Ulteriore motivo di confusione è l’allegato al Provvedimento sopra citato, riguardante le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, che per quanto in esso contenuto circa la compilazione della casella 20 del modello approvato, ove deve essere indicata la media mensile del fatturato 2020, appare invece seguire la nostra stessa interpretazione del testo normativo.
Infatti, alla colonna Valori bloccanti/Valori ammessi si legge che:
“Se non è presente il campo 21 non può essere superiore al 70% dell’importo del campo 19”
Il campo 21 ricordiamolo è la casella da spuntare nel caso di Partita IVA attivata dal 1° gennaio 2019 ed il campo 19 è quello dove riportare la media fatturato del 2019.
C’è ed appare chiara l’incongruenza nelle disposizioni sui contributi a fondo perduto per i contribuenti che hanno aperto la partita Iva; infatti il punto 2.4 del Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate non rispecchia quanto previsto dalla norma di cui all’articolo 1 del Decreto Sostegni ma neanche con quanto la stessa Agenzia delle Entrate riporta a pagina 9 delle specifiche tecniche dedicate alla presentazione dell’istanza.
A questo punto è sicuramente possibile indicare importi delle medie del fatturato che determinano una differenza inferiore al 30% solamente per i soli soggetti che hanno aperto la Partita IVA nel 2019, senza che questo comporti lo scarto della istanza.
Sarebbe opportuno ancorché il prossimo martedì 30 marzo – data di apertura della finestra temporale a partire dalla quale presentare l’istanza –che magari non sia un click day, però sarebbe opportuno e urgente avere una risolutiva pronuncia (rettifica) da parte del MEF o della stessa Agenzia delle Entrate su questo punto, così come su altri aspetti che magari verranno fuori che sono e possono essere fonte di potenziali dubbi sull’applicazione del provvedimento.
Michele Minardi