Contribuenti soggetti a ISA e forfettari: probabile proroga versamenti delle imposte al 15 settembre.
Si profila e speriamo sia veramente così che per i contribuenti soggetti agli indici denominati ISA il termine versamento delle imposte che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30.06 al 31.08.2021 potrebbe slittare al 15 settembre.
In sostanza e nel concreto per le imprese di piccole dimensioni professionisti e titolari di ditte individuali cioè tutti quei soggetti che esercitano delle attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale acronimo della parola ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro), il termine ultimo per effettuare i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020, nonché da quelle che riguardano l’Irap cioè l’imposta regionale sulle attività produttive e da quelle riguardanti la dichiarazione Iva cioè l’imposta sul valore aggiunto, che scadono normalmente nel periodo dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza nessun aggravio per il contribuente in poche parole senza alcuna maggiorazione di sorta.
Questa ulteriore dilazione di tempo che ripetiamo non è ancora definitiva lo ha previsto un emendamento al decreto Sostegni-bis che è stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che ha inserito il nuovo articolo 9-ter al testo del Disegno di legge di conversione in legge del Sostegni bis (DL del 25 maggio 2021, n. 73), che sarà oggetto di discussione alla Camera proprio da oggi.
La proroga non riguarda e non si applica, solamente alle imprese di cui sopra cioè quelle soggette o che applicano gli ISA o che presentano causa di esclusione dagli stessi , ma anche alle altre imprese e professionisti che adottano Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché a quelle /i che sono soggetti al regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
Dunque una bella e vasta platea di contribuenti che potrebbero avere una boccata di ossigeno ulteriore alquanto gradita dopo un inizio anno non facile seguito ad un anno 2020 devastante per molte realtà imprenditoriali, che ancora oggi portano i segni di questo lungo periodo alternato da aperture, chiusure, che tutti conosciamo, che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo.
Ben venga dunque questa, proroga che se approvata ci porterà in regalo anche e soprattutto non solo alle imprese sopra richiamate ma anche ai professionisti, siano essi commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti tributari la possibilità di affrontare questo momento da sempre difficile cioè della stesura dei dichiarativi, non con come si dice in gergo con l’acqua alla gola ma con un po’ di “margine“ che non guasta ma anzi aiuta.
Questa norma come detto non è ancora ufficiale, ma una volta che lo diventerà a seguito della conversione in legge del Decreto Sostegni bis, diventa d’obbligo e bisognerà mettere mano alla rideterminazione delle imposte rivedendo naturalmente e gioco forza anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte, in questo momento congeniato su altre scadenze.
Ma quali sono le imposte che rientrano o sono oggetto della proroga?
Da una prima lettura della disposizione si evince che questa proroga dovrebbe riguardare non solo Irpef, Ires, addizionali, Irap e Iva, ma anche tutte le imposte sostitutive che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, compreso naturalmente anche il diritto annuale che normalmente sole le imprese pagano alle Camere di Commercio, e non i professionisti in quanto non iscritti o iscrivibili a tale ente .
Dunque facendo un breve riepilogo, i versamenti che potrebbero essere interessati dalla proroga sono:
*saldo IRPEF / IRES / IVA 2020
*acconto 2021 IRPEF / IRES
*addizionali IRPEF;
*contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
*cedolare secca;
*acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
*IVIE / IVAFE;
*Diritto CCIAA.
Per tutti gli altri contribuenti che pure sono tantissimi cioè i soggetti che non rientrano nella possibile proroga restano confermati i termini di versamento ordinario del 30 giugno oppure del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società non Isa che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o 20 settembre con lo 0,4% in più).
Si ricorda già qualche settimana fa con il DPCM del 28 giugno pubblicato in GU n. 154 del 30 giugno 2021 era stata data la proroga al 20 luglio senza maggiorazioni dello 0,40% dei versamenti del saldo e acconto imposte che sarebbero scaduti il 30 giugno, prorogando:
*la data di scadenza di versamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA,
per gli stessi contribuenti di cui sopra cioè quelli interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli che adottano il regime forfetario di determinazione delle imposte sui redditi.
Questo DPCM conteneva però una novità, ovvero all’interno del testo non veniva prevista, come invece era accaduto negli anni scorsi, la facoltà e/o possibilità di effettuare i versamenti dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Nulla è stato detto in proposito nel comunicato del MEF che annunciava la proroga ma era probabile che come gli altri anni potesse essere disposta nel DPCM e invece come tutti abbiamo visto nel testo poi approvato in GU non vi è stata traccia.
Infine richiamando e spiegando quanto riporta il comma 2 dell’art 1 del DPCM la proroga al 20 luglio senza maggiorazioni è disposta per:
*i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità’ fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi;
*quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
*quelli che applicano il regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 19)
i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) aventi i requisiti indicati.
Michele Minardi