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L’Ecobonus con la percentuale del  110%, è ormai  pronto, e nella pagina  del sito dell’Agenzia delle Entrate ci sono opportune schede informative con tutti i riferimenti normativi, le varie circolari , e gli approfondimenti .Naturalmente bisogna vedere quali sono i lavori ammessi, i cosiddetti interventi trainanti , i requisiti e i limiti di spesa: vediamo di affrontare questi aspetti con una breve sintesi .

Comunque e tutto pronto quindi per il via al super bonus: è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, l’ultimo tassello insieme ai decreti attuativi Mise su asseverazioni e requisiti tecnici dei lavori.

La prima comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura potrà essere inviata dal 15 ottobre 2020, con il modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in allegato al provvedimento dell’8 agosto 2020.

Grazie al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, il super bonus permette di fare i lavori in casa essenzialmente a costo zero.

Facciamo il punto sulle regole alla base della nuova agevolazione fiscale per capire come funziona l’ecobonus del 110% e quando si applica.

Il decreto Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio. Sappiamo che questo settore è molto importante per il nostro paese, e  per una ripartenza che possa permettere una ripresa economica del settore delle costruzioni  che ormai da svariati anni ha perso imprese e numero di occupati, anche dopo il traumatico impatto del lock down da Coronavirus .

Un super ecobonus e sisma bonus , potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021, anche se da qualche giorno si parla apertamente già di una proroga anche di questo termine temporale.

Prima del Decreto rilancio esistevano analoghi provvedimenti che davano incentivi fiscali, l’ecobonus e il sisma bonus. Questi interventi davano ai contribuenti la possibilità di detrarre una parte delle spese sostenute per il miglioramento degli immobili.

Ora invece con questa norma l’importo della detrazione viene portato al 110% di quanto effettivamente speso ,dunque aprendo alla possibilità di consentire la detrazione per l’intera spesa su alcuni tipi di intervento di ristrutturazione e recupero mediante l’abbattimento delle imposte dovute al fisco, però a patto che vengano rispettate tutte le condizioni poste dalla legge stessa.

Però e altresì importante che tutti i contribuenti vengano messi a conoscenza di questo nuovo strumento per poterlo utilizzare appieno e per conoscere anche i meccanismi alla base dell’agevolazione che ripetiamo è veramente appetibile .

Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sisma bonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Vediamo adesso quali sono gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%,che di fatto sono 3 e devono essere eseguiti  su parti comuni condominiali ,unità immobiliari funzionalmente indipendenti ed esistenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno tipo villette a schiera; singole unità immobiliari, con esclusione di  :

Immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville)ed A/9(castelli, per questi ultimi l’esclusione opera solo se non aperti al pubblico)

Immobili utilizzati per l’attività di impresa /lavoro autonomo

1)Il primo è il cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Naturalmente è previsto per tale intervento un  limite massimo di spesa per il che è di

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

2)interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione e non dell’aggiunta , degli impianti di climatizzazione invernale esistenti ,in poche parole dell’impianto di riscaldamento dell’edificio  con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE  N° 811/2013,pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

I limiti di spesa per gli interventi  di cui al punto 2 cioè di climatizzazione invernali  edifici sono:

20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari ,il tetto di spesa è apri a 48.000 € e comunque 2400 € per ogni KW  dell’impianto per singola abitazione.

3)terzo intervento, adeguamento antisismico dell’edificio si tratta del cosiddetto sisma bonus, ai sensi dell’articolo 16 commi da 1 bis a 1 septies del D.L. 63/2013.

Cioè quegli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.

I limiti di spesa per quanto concerne gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16 DL 63/2013 ossia interventi anche per la messa in sicurezza statica degli edifici ,nonché la realizzazione di sistema di monitoraggio strutturale  continuo ai fini antisismici eseguiti congiuntamente ai predetti interventi nelle zone a rischio sismico  1,2,3 spesa massima € 96.000 se singola unità immobiliare  nonché per il numero delle unità dell’edificio per interventi sulle parti comuni.

Mentre per l’acquisto delle cosiddette case antisismiche ossia unità immobiliari facenti parte di edifici sempre nelle zone a rischio sismico 1,2,3oggettidi interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di una impresa di costruzioni /ristrutturazione che entro 18 mesi provvede alla rivendita spesa massima € 96.000;

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

il montaggio di pannelli solari;

il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;

la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.

Tutte le informazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi e ai relativi limiti di spesa si trovano nel decreto attuativo congiunto Mise, MEF, MIT e Ambiente, valido non solo per l’ecobonus e sisma bonus 110% ma per tutti i lavori di efficientamento energetico.

Beneficiari , soggetti fruitori della detrazione

Come si è visto, la possibilità di fare i lavori in casa a costo zero dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata modificata e ampliata:

*i condomini;

* persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari non destinate all’attività imprenditoriale;

*Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

*cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

*Onlus di cui all’articolo 10 D.lgs 460 /97 ,Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 Legge 266/91 e APS iscritte nel registro nazionale ,regionale, provinciale di cui all’articolo 7 Legge 383/2000;

*associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Per quel che riguarda le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti.

Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata, e non quelli che riguardano l’attività d’impresa.

Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.

 

Credito d’imposta  e sconto in fattura

A completare il quadro delle regole attuative dell’ecobonus del 110% è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020, con il quale vengono definite le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti l’articolo 121 del DL 34/2020 amplia apportando anche  alcune modifiche ,le possibilità per le quali se sussistenti ,è possibile scegliere anziché della detrazione spettante ,per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla fruizione spettante ,il cosiddetto “ sconto in fattura”

Per usufruire dello sconto o della cessione gli interessati potranno inviare telematicamente la propria richiesta all’Agenzia delle entrate anche attraverso un intermediario abilitato ,a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Bisognerà usare il modello allegato al provvedimento dell’8 agosto corredato dalle relative istruzioni

Cessionari e i fornitori, ha precisato l’Agenzia, potranno usufruire del credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.

I cessionari e i fornitori potranno inoltre cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal 10° giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Il credito potrà sempre essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Novità per le seconde case

Il super bonus del 110% all’inizio era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.

Con le modifiche apportate durante la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case.

Come si legge infatti nell’emendamento approvato da entrambe le Camere:

“per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”

 

Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

 Lavori  quali documenti occorrenti

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare la consueta  e farraginosa burocrazia italiana.

L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo .Occorrono le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati

Nel caso di ecobonus il tecnico deve asseverare che l’intervento è conforme ai requisititi  tecnici, che le spese sono congrue ,e che si è realizzato il passaggio di classe energetica richiesto dalla legge.

Dunque serve il famoso Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo da professionisti abilitati e iscritti all’albo.

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica.

Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e una copia del documento di identità.

I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

 

La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due ;il primo deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi.

Gli interventi relativi al sima bonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale ,direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza.

Tutti i dettagli si trovano nel decreto attuativo Mise sulle asseverazioni.

 

Demolizione e costruzione

Come anticipato, i requisiti minimi per accedere al super bonus riguardano il miglioramento della classe energetica, per gli interventi trainanti e non.

Per i lavori di demolizione e ricostruzione, le regole per l’accesso al super bonus del 110% si affiancano alle importanti novità previste dal decreto Semplificazioni.

Per effetto delle novità apportate all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia, la demolizione e ricostruzione rientra nelle opere di ristrutturazione edilizia, anche nel caso di:

“diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

In sostanza, sarà possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso di ricostruzione di un edificio demolito con caratteristiche diverse e, soprattutto, più grande.

In precedenza, erano inclusi nell’ambito della ristrutturazione edilizia solo i lavori di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio.

 

 

Sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi

 

Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.

L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecuniaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.

Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.

Ma non basta  l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.

Michele Minardi

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"