Le risposte al quesito sono differenti a seconda che l’ascensore sia stato installato dal condominio oppure solo da alcuni condomini.
Nel primo caso, poiché in base all’art. 1117 n. 3 c.c., l’impianto di risalita rientra tra le parti comuni dell’edificio, la risposta non può che essere negativa.
Ciò, in quanto l’art. 1118 c.c. stabilisce il divieto per il condomino di rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni nonché quello di sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle stesse.
Nel caso in cui, invece, l’edificio fosse originariamente privo di ascensore ed uno o più condomini decidessero di procedere alla sua installazione, la proprietà dell’opera sarebbe limitata a tali soggetti i quali, soli, conseguentemente, sopporteranno i relativi oneri.
Ragion per cui, il o i condomini che non volessero partecipare alle spese ben potranno rinunciare a servirsene.
Si tenga, comunque, presente che ai sensi dell’art. 1121 c.c. è garantita a tutti i condomini la possibilità di godere successivamente dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’impianto in proporzione ai millesimi di proprietà.
Avv. Federica Gervaso