Con Ordinanza Dirigenziale n.669 del 6/12/2021, sono state stabilite le date per le vendite di fine stagione da tenersi nell’anno 2022.
Possono essere effettuate dal 5 gennaio 2022 al 2 marzo 2022 compreso (Saldi invernali) e dal 2 luglio 2022 al 27 agosto 2022 compreso (Saldi estivi) .
L’inizio delle vendite deve essere comunicato con l’affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell’esercente di un cartello di informazione per il pubblico.
Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.
Nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l’uso delle dizione “vendite
fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi, sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.