Da domani green pass obbligatorio: tutte le regole
Il Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105, nel recare la proroga fino al 31 dicembre
2021 dello stato di emergenza nazionale, ha anche modificato i parametri che definiscono
i livelli di rischio e consentono il cambio di “colore” alle Regioni e Province autonome.
Il decreto, modificando ed integrando la disciplina già recata dal Decreto – Legge n.
52/2001, ha esteso l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività sociali
ed economiche ed ha inoltre:
– dettato nuove misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi
sportivi
– istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.
– disciplinato i tamponi a prezzo ridotto.
Per una informativa generale sui contenuti del Decreto, si rimanda a quanto chiarito
dal Ministero della Salute nell’apposita sezione informativa.
Nella seguente Nota si approfondiscono le principali misure relative all’accesso alle
attività sociali ed economiche e alle conseguenti misure di controllo e sanzionatorie nonché
le nuove disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi.
1. Impiego delle certificazioni verdi nelle attività sociali ed economiche
L’art. 3 del Decreto – Legge n. 105/2021, inserendo l’articolo 9 bis al Decreto – Legge
n. 52/2021, disciplina l’Impiego certificazioni verdi COVID-19.
1.1 Accesso a servizi e attività in zona bianca
Per effetto del nuovo articolo 9 bis, a far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca
l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2. Si tratta di:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al
chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all’aperto; eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica,
parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore,
limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per
l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
Si rammenta che le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, c. 2, sono le
certificazioni che attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri
stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2).
1.2 Zone diverse da quella bianca (zona gialla, arancione e rossa)
Le disposizioni di cui al punto 1.1. si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa,
laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
1.3 Soggetti esclusi dall’obbligo
Le disposizioni di cui al punto 1.1. non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con DPCM sono
individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni,
al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei
dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, possono
essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
2. Rispetto degli obblighi in materia di certificazioni verdi COVID-19
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al punto 1.1 sono tenuti a
verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga esclusivamente da parte di
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (comma 4 dell’art. 9 bis DL n.
52/2021). Dopo due violazioni di tale previsione, commesse in giornate diverse, si applica,
a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. (cfr: art. 13, c.1, del DL n.52/2021, come
integrato e modificato dall’art. 4 del Decreto – Legge n. 105/2021 in commento)
2.2 Verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
Ai sensi del comma 4 dell’art. 9 bis, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 che, all’art. 13, reca
appunto la disciplina della “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla
Piattaforma nazionale-DGC”.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del
codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta
nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità
e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere
visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Alla verifica sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’apposito
elenco disciplinato dall’art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai
quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono
eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde
COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante
le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Il comma 6 dell’art. 13 prevede che il controllo relativo alla corretta esecuzione delle
verifiche è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, c. 9, del decreto-legge n. 19/2020; si
rammenta che il citato comma 9 prevede che: Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia,
del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica
sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
3. Sanzioni
La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di
cui all’art. 9 bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (cfr: art. 13 del
DL 52/2021, come integrato e modificato dall’art. 4 Decreto – Legge n. 105/2021 in
commento)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, ai sensi
del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
4. Misure relative alla capienza delle sale per gli spettacoli aperti al pubblico
L’art. 4 del Decreto – Legge n. 105/2021, intervenendo sull’art. 5 del DL n. 52/2021,
modifica la previgente disciplina in materia di capienza e accesso alle sale per gli spettacoli
aperti al pubblico.
In particolare, il nuovo articolo 5 prevede:
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale
da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri
locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e
l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di
quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un
numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di
quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere
superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo
1, c. 14, del DL n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare
il rispetto delle prescritte condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.
5. Misure relative alla partecipazione gli eventi e alle competizioni sportive
Per quanto riguarda la partecipazione ad eventi sportivi, sia gli eventi e le competizioni
di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali ma anche gli eventi e le competizioni sportivi diversi da
quelli sopra richiamati, il nuovo articolo 5 del DL 52/2021 prevede che in zona bianca e
in zona gialla questi sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro,
sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso
è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all’articolo 9, comma 2.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella
massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere
superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è
possibile assicurare il rispetto delle condizioni prescritte, gli eventi e le competizioni
sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
6. Servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
L’art. 4 del DL 105/2021, intervenendo sull’art. 5 bis del DL n. 52/2021, ha
previsto che anche in zona bianca (oltre che gialla), tale servizio è assicurato a condizione
che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i
visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un
numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato
a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un
giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni, in materia di libero accesso
a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre.
7. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
L’art. 11 prevede che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno
delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del DL n. 73/2021, è destinata in via
prioritaria alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in
conseguenza delle misure di prevenzione (sale da ballo).