In attesa dei primi chiarimenti ministeriali, si ricorda che, a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) ed i professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono effettuare una comunicazione, via mail o sms, all’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro
in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Tale obbligo deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher, con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate.
La comunicazione telematica deve indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Il destinatario dell’sms o dell’email è la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, al momento, viene solo precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere effettuata utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo [email protected])
Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai seguenti recapiti:
Alessandria (Valenza): Annamaria Riccobono 0131.286507 [email protected]
Acqui: Mara Reghitto 0131.862368 [email protected]
Casale M.to: Anna Bovolenta 0142.781962 [email protected]
Tortona (Novi / Ovada): Federica Fusaschi 0131.862368 [email protected]