Riceviamo e pubblichiamo dal patronato Acli:
La vita condominiale a volte non è semplice: il cane del vicino che abbaia, la signora del piano di sopra che stende il bucato a sgocciolare sul nostro balcone, il dirimpettaio che occupa il pianerottolo. Un altro motivo di lite può essere anche il parcheggio nel cortile ed è proprio questo caso che è stato affrontato dalla Corte di Cassazione.
In un condominio l’assemblea aveva approvato la seguente regola: “In cortile è possibile parcheggiare tante macchine quanti sono gli appartamenti, ogni condomino potrà parcheggiare solo un’auto. I trasgressori si vedranno rimuovere forzatamente la macchina in eccesso e dovranno sostenere le spese della rimozione.”
La regola non è piaciuta a un condomino che era solito lasciare in cortile più di una vettura. Questo signore ha impugnato la delibera lamentando che prevedeva a carico di chi avesse violato il regolamento condominiale una sanzione non contemplata dalla legge (la rimozione). Inoltre, a suo dire, consentire un eguale diritto al parcheggio a tutti i condomini contrastava con il fatto che le spese di manutenzione del cortile erano ripartite su base millesimale, con la conseguenza che chi possedeva un appartamento di 100 metri quadrati poteva parcheggiare una sola auto, esattamente come il proprietario di un appartamento di 50 metri, ma pagava il doppio del secondo.
La Corte di Cassazione (sentenza n.820 del 2014) ha bocciato tale ultima teoria. Secondo il Codice Civile la possibilità di utilizzare le parti comuni non è in rapporto con la quota maggiore o minore di proprietà del singolo condomino ed è totalmente sganciata dalle “tabelle millesimali”.
La Corte ha accolto, invece, l’altro motivo di ricorso perché effettivamente per le violazioni del regolamento condominiale non è possibile prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie che sono le sole contemplate dal Codice Civile. La legge non consente al privato il diritto di “autotutela” se non in casi eccezionali espressamente previsti.
Secondo l’art. 70 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile per le infrazioni al regolamento condominiale, può essere stabilito a titolo di sanzione il pagamento in denaro. L’importo era però fermo al 1940, anno di entrata in vigore del Codice, e ammontava alla risibile somma di 0,05 euro (le vecchie 100 lire). A risolvere il problema è intervenuta la recente riforma del condominio che ha portato la sanzione a 200 euro, che possono diventare 800 euro per i recidivi.