In questo ultimo periodo si è parlato molto su chi ha diritto di ottenere la cittadinanza italiana, proviamo a fare un po’ di chiarezza innanzitutto precisando che l’argomento è normato dalla Legge 91 del 5 febbraio 1992, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 572 del 12 ottobre 1993.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue): il figlio nato da padre o madre italiani è a sua volta italiano. In questo caso la cittadinanza è riconosciuta automaticamente. Precisando: è cittadino italiano chi abbia almeno uno dei genitori (anche naturali) cittadino italiano, si è cittadini italiani anche a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione o adozione da parte di genitori italiani, avvenute durante la minore età e inoltre è garantita la cittadinanza italiana anche a chi nasce in Italia da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero.
La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato. È inoltre possibile, a particolari condizioni e a domanda, ottenere la cittadinanza italiana se:
- si è discendenti da cittadino italiano per nascita (padre, madre o ascendeti in linea retta di secondo grado), che abbia perso la cittadinanza in presenza di determinati requisiti, quali lo svolgimento del servizio militare nelle forze armate e a seguito di dichiarazione rilasciata preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana, oppure lo svolgimento di pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, anche all’estero, oppure ancora la residenza legale in Italia di almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, presentata entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
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per matrimonio, dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia (oppure tre anni di convivenza per i residenti all’estero) successivi al matrimonio. Tali periodi sono ridotti alla metà in presenza di figli. Se il matrimonio è stato celebrato all’estero deve essere avvenuta la trascrizione dell’atto negli appositi registri di stato civile del competente comune italiano. Tra le condizioni necessarie vi è quella che il vincolo matrimoniale sia valido durante tutto l’iter di riconoscimento. In caso di separazione o di morte del coniuge italiano, intervenute prima della conclusione del procedimento, la cittadinanza non può essere concessa. La presenza di condanne penali possono essere ostative alla concessione della cittadinanza per matrimonio. La competenza di queste istanze è passata, dal 01 giugno 2012, in capo alle Prefetture;
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per naturalizzazione in caso di residenza legale in Italia della persona straniera da almeno 10 anni. La residenza deve essere ininterrotta e attuale al momento dell’inoltro della domanda di cittadinanza. Tra le altre condizioni vi è quella del possesso di un reddito almeno non inferiore a quello fissato per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: 8.263,31 euro per il richiedente che non abbia familiari a carico, 11.362,05 euro se invece vi è il coniuge a carico; per ogni figlio o altro familiare a carico si dovranno aumentare tali soglie di 516,46 euro. Qualora il richiedente non riuscisse autonomamente a raggiungere l’importo previsto nella valutazione dei requisiti reddituali occorre considerare il reddito prodotto dall’intero nucleo familiare e non solo quello dell’istante. La domanda può essere rigettata: allo straniero considerato pericoloso per motivi di sicurezza nazionale e anche in presenza di condanne penali, benché lievi, ma indicative di mancanza d’integrazione o ripetute. La cittadinanza per residenza viene concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento DLCI-Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale Cittadinanza del Ministero dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato;
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al compimento del 18° anno per i nati in Italia che risiedano legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età ma entro un anno dalla data del compimento del 18° anno la persona deve dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana. Tale dichiarazione va resa all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza. A seguito di nuove disposizioni non è più imputabile al richiedente la mancanza dell’effettiva sussistenza del requisito di presenza legale e iscrizione anagrafica senza interruzione dalla nascita al compimento della maggiore età, qualora questa sia riconducibile a eventuali inadempimenti dei genitori o degli uffici della Pubblica Amministrazione. In tali casi l’effettiva presenza in Italia nel periodo di minore età potrà essere dimostrata attraverso documentazione sostituiva (a esempio la frequenza di corsi scolastici). Altra novità di rilievo è l’introduzione dell’obbligo, a carico degli Ufficiali dello Stato Civile, di comunicare, al minore straniero nato in Italia, nei 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, la facoltà di esercitare il diritto all’acquisto della cittadinanza entro il compimento del 19° anno di età. In mancanza di detta comunicazione la scelta in favore della cittadinanza italiana può essere esercitata anche oltre la scadenza fissata dalla legge. Predisposto l’atto, l’Ufficiale dello Stato Civile ne invierà al Sindaco copia. Una volta verificato il diritto il richiedente dovrà versare il contributo di 200 euro e accertate tutte le condizioni stabilite dalla legge, il Sindaco invierà l’esito dell’accertamento e la dichiarazione dell’acquisto della cittadinanza del cittadino straniero all’Ufficiale dello Stato Civile il quale provvederà alla sua trascrizione nei registri degli atti di cittadinanza e alle varie comunicazioni per gli aggiornamenti.
È importante evidenziare che dal 18 giugno 2015 la presentazione dell’istanza per il riconoscimento della cittadinanza, per la quale va versato un contributo di 200 euro, è da presentarsi esclusivamente attraverso il canale telematico. Il termine fissato dalla norma per la conclusione dell’iter di acquisto della cittadinanza è pari a 730 giorni (2 anni).
Se l’istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana viene notificato all’interessato dal Comune di residenza; entro 6 mesi dalla notifica, deve essere prestato il giuramento presso il suddetto Comune e gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo al giuramento.