Le persone invalide a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50% hanno la possibilità di fruire, ogni anno, di 30 giorni (anche non continuativi) di congedo per effettuare cure connesse al proprio stato invalidante. Si tratta di un congedo poco conosciuto e raramente utilizzato, che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze dal lavoro per sottoporsi a cicli di cure. Il decreto di riforma dei congedi parentali (D.lgs 119/2011) ha riformulato la disciplina di questo istituto, abrogando le norme originarie del 1971 e del 1988.
I requisiti per accedere ai permessi sono:
riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 50%;
richiesta del medico convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o appartenente a una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione medica degli invalidi civili accompagnata dalla richiesta del medico. Il lavoratore è tenuto a documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure, presentando idonea certificazione rilasciata dal centro medico o dall’ospedale dove è stata effettuata la cura. Nei casi di cicli di terapie, le ripetute assenze possono essere giustificate anche con un’attestazione cumulativa.
I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel cosiddetto periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I giorni di congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia. Con riferimento al settore privato, però, con questo tipo di congedo non è previsto il pagamento di alcuna indennità da parte dell’Inps. Pertanto, durante il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro così come previsto dal Ccnl (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento. In ogni caso, i primi 3 giorni di congedo (cosiddetto periodo di “carenza”) sono pagati in misura intera.
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