Con ordinanza dirigenziale n. 805 del 5 dicembre 2017 sono state stabilite le date per le vendite di fine stagione, invernali ed estive, per l’anno 2018.
I saldi potranno essere effettuati nei seguenti periodi:
SALDI INVERNALI: dal 5 gennaio 2018 al 1 marzo (compreso);
SALDI ESTIVI: dal 7 luglio al 31 agosto (compreso).
L’inizio delle vendite dovrà essere comunicato con l’affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell’esercente di un cartello di informazione per il pubblico.
Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso dovrà essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che dovrà comunque essere esposto al pubblico.
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi (per quelli invernali dal 6 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018 e per quelli estivi dal 7 giugno al 6 luglio 2018) sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.