Com’è possibile approfondire questa ed altre vicende relative a contenziosi riguardanti la normativa antiriciclaggio sul sito avvocato antiriciclaggio, concernenti professionisti e altri operatori, il Tribunale della capitale, con un recente sentenza relativa a un consulente del lavoro, ha offerto un interessante chiarimento di quando sia indispensabile effettuare l’adeguata verifica della clientela negli studi dei consulenti del lavoro e dei commercialisti che svolgono attività di amministrazione del personale e non solo di contabilità, giungendo alla massima che la prestazione di “consulenza“, non meglio specificata in fattura, obbliga anche i consulenti del lavoro a porre in essere tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, a maggior ragione quando le prestazioni svolte da tali professionisti, come spesso accade, travalicano quelle previste dalla L.12/79 rientrando così nelle attività cui si occupano in prevalenza i commercialisti.
Nei fatti accaduti, ad uno studio era stata comminata una sanzione ai sensi dell’art.56 del d.lgs.231/2007, per una violazione circa l’omessa adeguata verifica della clientela, alla quale forniva “consulenza” non meglio precisata in fattura.
Nel ricorso il professionista aveva eccepito di non aver adempiuto al precetto di legge in quanto l’attività, nei fatti, era quella di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di elaborazione di buste paga e adempimenti connessi, il cui valore, in ogni caso, era inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’insorgere del relativo obbligo.
Rigettando l’opposizione, il Tribunale ha precisato che l’art.17, c.1, del d.lgs.231/2007 prevede che i soggetti obbligati procedano all’adeguata verifica del cliente, del titolare effettivo e al suo controllo costante, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale nei seguenti casi:
- in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni collegate per realizzare un’operazione, che in tal modo risulta solo frazionata.
Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, per cui la normativa antiriciclaggio riguarda anche questi ultimi.
È previsto dalla legge e notoriamente risaputo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di semplice redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, c.1, della Legge 11 gennaio 1979, n.12.
Nonostante ciò, le memorie antiriciclaggio presentate prima al Ministero e l’opposizione in Tribunale in seguito, non potevano essere accolte in quanto gli operanti, analizzando le fatture emesse dallo studio, prima documentazione cui, generalmente, i militari fanno richiesta durante la loro attività di controlli antiriciclaggio professionisti, ne avevano rilevate talune inerenti a compensi per “consulenza aziendale“, attività che non può rientrare, così come specificato, nelle funzioni indicate dall’art.2, c.1, della L.12/79.
Il Tribunale non ha ritenuto rilevante l’importo delle operazioni, di modesto valore, ma il fatto che si trattasse di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati, rispetto ai quali non era stata effettuata alcuna verifica ex art. 17 d.lgs.231/2007, né l’opponente aveva fornito documentazione scritta in tal senso, non essendo sufficiente ai fini dell’adeguata verifica e del controllo costante il reperimento della sola visura camerale, che era stata prodotta ai militari in sede di verifica.
Non è semplice esaminare a fondo in questa sede un argomento tanto vasto e complesso, anche ove ci si volesse limitare alle prospettive che più possono interessare commercialisti e consulenti del lavoro; per tale ragione, qualora l’interessato ne percepisse la necessità, sarebbe opportuno farlo con un avvocato, in grado di comprendere eventuali vulnus che possono celarsi nei singoli casi contestati dagli organi di vigilanza, come emergono da alcune sentenze.
Sul portale avvocato antiriciclaggio è possibile trovare, oltre a una raccolta di norme ed esperienze, molte sentenze commentate concernenti professionisti, istituti di credito e altri operatori tenuti ad osservare la legislazione vigente.
L’ideatore non è il legale che ha patrocinato le cause, ma è un avvocato, dottore commercialista, revisore legale e vice presidente AIAC (associazione italiana Avvocati Dottori commercialisti), che ha scelto di dedicare parte della sua attività professionale proprio all’approfondimento di questa tematica di estrema attualità, interpretando le sentenze e svolgendo un lavoro di ricerca laborioso, relativamente a materiale spesso di non agevole reperibilità. Un appassionato della materia, che mette il proprio sito a disposizione di tutti gli interessati.